I DIRITTI DEI CITTADINI CON DISABILITÀ

 

IPERTESTO

 

DAI DIRITTI COSTITUZIONALI
AI DIRITTI "ESIGIBILI"

 

a cura di

Ernesto Stasi

Associazione Crescere – Bologna

 

Domenico Posterino

Associazione Prader-Willi – Calabria

 

Domenica Taruscio

Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare

Istituto Superiore di Sanità, Roma

 

 

con la collaborazione di

Amalia Egle Gentile

Centro Nazionale Malattie Rare

Istituto Superiore di Sanità, Roma

 

 

 

 

 

 

 


Rev. 2011/02


 

INDICE

 

·        Premessa

·        Costituzione Italiana

·        Diritto alla salute

·        Diritto all'educazione e all'istruzione

·        Riconoscimento dell'invalidità

·        Diritto al lavoro

·        Diritti del lavoratore

·        Mobilità Turismo e Sport

·        Altri diritti e Agevolazioni

·        Benefici fiscali

·        Esenzione dal ticket

·        Elenco dei link alle disposizioni normative

·        Allegati

 


 

 

PREMESSA

Nel giugno del 2009, il Centro Nazionale Malattie Rare dell’ISS (Direttore Dott.ssa Domenica Taruscio), ha avviato una collaborazione tra l’Associazione Crescere - Bologna (con l’Avv. Ernesto Stasi) e l’Associazione Prader Willi - Calabria (con il Prof. Domenico Posterino) per l’aggiornamento e l’ampliamento della “Guida Dai diritti costituzionali ai diritti esigibili”, elaborata da quest’ultima associazione e pubblicata in formato PDF nel sito del CNMR.

Lo scopo che le due Associazioni si sono prefisse è stato quello di realizzare, partendo da questa base, una sintetica guida ipertestuale con link alle leggi di riferimento per una più facile e completa consultazione, vale a dire un lavoro impegnativo, per sua stessa natura in costante aggiornamento.

Il frutto di tale progetto, cui ha aderito il CNMR, è il presente ipertesto caratterizzato appunto da un intenso utilizzo di collegamenti ipertestuali e destinato, in quanto tale, a fornire un agevole strumento di documentazione a quanti hanno a che fare con il mondo delle Malattie Rare: siamo infatti convinti, come ebbe a dire il prof. Fulco Lanchester in occasione della presentazione degli atti del convegno “Malattie Rare: la ricerca tra etica e diritto” (Roma, Università La Sapienza, 14 febbraio 2006), che anche gli strumenti giuridici sono essenziali per combattere le Malattie ... Rare.

La materia è stata suddivisa in ragione dell’argomento in una decina di capitoli: all’inizio di ogni capitolo, precedute dall’indice degli eventuali paragrafi, sono elencate le leggi di riferimento, cui fa seguito una sintetica trattazione esplicativa con richiamo della normativa specifica; conclude il capitolo o il paragrafo l’indicazione di un sito istituzionale e di una guida o una presentazione del tema trattato, anche questi con i relativi link: si ricorda che i testi delle leggi anche se provenienti da siti istituzionali non hanno carattere di ufficialità.


 

 

NOTA INTRODUTTIVA

Per una maggiore scorrevolezza del testo la descrizione ufficiale di alcune leggi è stata abbreviata: così ad esempio la legge 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è più semplicemente detta (Legge quadro per l’handicap).

Utilizzando le funzionalità offerte da Normattiva, il portale della legislazione vigente, realizzato e gestito dal Poligrafico dello Stato, le norme tratte da questo archivio vengono visualizzate, nella parte espositiva dell’ipertesto, con il testo vigente al momento della consultazione, mentre nell’indice cronologico delle disposizioni legislative, che si trova al termine dell’ipertesto, il provvedimento viene visualizzato in modalità multivigenza, ossia con il testo vigente alla data di pubblicazione della norma sulla Gazzetta Ufficiale con tutte le variazioni succedutesi nel tempo, in modo da poterne valutare anche l’evoluzione.

Riportiamo, infine in premessa in quanto applicabile in molteplici contesti, il link al sito INPS per la Simulazione del Calcolo ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) a mente del D.Lgs. 31 marzo 1998 n°109 e successivo D.Lgs. 3 maggio 2000 n°130:

http://servizi.inps.it/servizi/isee/Simulazione/SimulazioneCalcolo.asp

 

 

 

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COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo... e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."

Art. 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana …"

Art. 24: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi ...".

 

 

 

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DIRITTO ALLA SALUTE

Art. 32 Costituzione

"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.…"

§  Norme Fondamentali

§  Malattie Rare e Farmaci Orfani

§  Trapianti

§  Consenso Informato

 

Norme Fondamentali

L. 23 dicembre 1978 n°833 (Servizio Sanitario Nazionale)

Art. 19 - Le ASL provvedono alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione.

- È assicurato ai cittadini il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura e di riabilitazione nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 26 - L’assistenza riabilitativa per le persone con disabilità può essere esplicata presso centri pubblici o nei centri privati convenzionati con le ASL.

- Sono garantite le prestazioni protesiche (D.M. 31/05/01 n°321 "Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del servizio sanitario nazionale ed articolazione del nomenclatore").

D.Lgs. 30 dicembre 1992 n°502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria)

Elenco Aggiornamenti all’atto (D.Lgs. 502/92 alla data del 16 giugno 2010)

La norma viene riportata, come di consueto, nella versione vigente: in ragione delle molteplici modifiche ed integrazioni ricevute ne alleghiamo anche l’elenco al 16/6/2010 di oltre due pagine, nell’elaborazione fornita da Normattiva.it, per dare un’idea dell’entità delle stesse.

Si segnalano: l’art. 3 septiesocties sull’integrazione socio-sanitaria, l’art. 6 sulla formazione, l’art. 14 sulla partecipazione di cittadini, l’art. 16 - bis sulla formazione - continua.

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro sull’handicap)

Art. 6 – Prevenzione e diagnosi precoce

"Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli artt. 53 e 55 della L. 23/12/78 n°833 e successive modificazioni ...".

Art. 7 – Cura e riabilitazione

"Si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro ... coinvolgendo la famiglia e la comunità. Il servizio sanitario nazionale tramite le strutture proprie o convenzionate assicura gli interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale ...".

Art. 11 – Soggiorno all’estero per cure

"Se non è previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell’assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga di cui agli artt. 7 e 8 del D.M. 3/11/89".

D.Lgs. 29 aprile 1998 n°124 (Ticket ed esenzioni) Malattie Rare (M.R.) art. 5

L. 16 gennaio 2003 n°3 (Disposizioni ordinamentali in materia di …). Capo IX Tutela della salute Artt. 42-53: Art. 51 Tutela della salute dei non fumatori

D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 (Codice per la protezione dei dati personali. Artt. 22-26 i dati sensibili, 74-76 gli ambiti applicativi: contrassegni, sanità, istruzione)

L. 19 febbraio 2004 n°40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) - Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è riservato a coppie, anche di fatto, maggiorenni viventi di sesso diverso, sterili ma in età fertile, con conseguente divieto di inseminazione eterologa o post mortem (art. 5). Le tecniche di P.M.A. sono applicate solo in strutture (pubbliche e private) autorizzate dalle Regioni (art. 10), secondo linee guida elaborate con cadenza almeno triennale dal Ministro della Salute avvalendosi dell’I.S.S. (art. 7): è fatto obbligo al medico di evidenziare alla coppia i rischi dell’intervento ai fini di un completo consenso informato e di prospettare l’alternativa offerta dall’istituto dell’adozione (art. 6) di cui alla L. 4 maggio 1983 n°184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori) e successive modifiche.

Sito di riferimento: ISS - Il Registro della PMA

Al seguente link sono disponibili la scheda e la presentazione con le quali l’avv. Maria Teresa Bettelli il 12/3/2011, al seminario del ciclo “Gli Incontri del Sabato” dell’Associazione Crescere, ha illustrato il tema:

La Procreazione Assistita e l'Adozione

Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 - Si segnalano in particolare, nei capitoli sulle strategie, i punti 3.2 sui LEA, 3.6 sulle Reti, 3.8 sull’integrazione socio-sanitaria e 4.2 sul Terzo Settore.

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (nella versione in lingua italiana a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) e Legge di Ratifica del 3 marzo 2009 n°18 (con il testo ufficiale in lingua inglese) e Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 luglio 2010 n°167 istitutivo del relativo Osservatorio Nazionale.

L. 15 marzo 2010 n°38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore)

 

Malattie Rare e Farmaci Orfani

D.M. 18 maggio 2001 n°279

Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea dell’8 giugno 2009 su un'azione nel settore delle Malattie Rare e Parere del C.E.S.E.

Il decreto 18 maggio 2001 n°279 disciplina:

La Rete per le Malattie Rare

attraverso:

- l’istituzione della Rete nazionale, costituita da presidi regionali accreditati, e da centri interregionali, finalizzati alla prevenzione, alla sorveglianza, alla diagnosi e alla terapia delle malattie rare;

- l’istituzione di un Registro nazionale presso l’Istituto Superiore di Sanità, al fine di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da malattie rare e di attuare la sorveglianza delle stesse;

- l’elenco delle malattie rare, contraddistinte da un codice identificativo, per le quali è riconosciuto il diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie. Ogni malattia, o gruppo di malattie, viene contraddistinta da un codice identificativo: così la Sindrome di Prader Willi ha il codice RN1310 e Sindrome di Turner ha codice RN0680. In tale codifica R sta per Rare, N è la classe di appartenenza nella classificazione internazionale ICD9: N è la 14ma lettera dell’alfabeto inglese e la classe XIV dei codici ICD9 corrisponde alle Malformazioni Genetiche; se la terza lettera del codice è una G vuol dire che la malattia fa parte di un gruppo, altrimenti di lì comincia la numerazione progressiva. La classificazione ICD9 (International Classification Diseases) è stata sottoscritta nel 1990 da 43 nazioni facenti parte dell’O.M.S.. La classificazione è in corso di revisione: la nuova versione dovrebbe essere pronta entro il 2014 e comprendere anche un maggior numero di M.R. rispetto alle circa 250 oggi codificate (Punti 10-12 della Raccomandazione U.E. 8 giugno 2009 sulle M.R.).

 

L. 23 dicembre 1996 n°648 - D.L. n°536/96 (Farmaci Orfani) art. 1.4

Regolamento CE n°141/2000 del 16 dicembre 1999 sui Farmaci Orfani

Per un approfondimento dell’argomento e della legislazione nazionale ed europea sui farmaci orfani è consultabile il sito del Centro Nazionale Malattie Rare all’indirizzo:

http://www.iss.it/cnmr/orfa/index.php?lang=1

 

Sito di riferimento - Centro Nazionale Malattie Rare all’indirizzo:

http://www.iss.it/cnmr/

presso il quale è attivo il Telefono Verde Malattie Rare

800.89.69.49

 

Al seguente link è disponibile la presentazione delle MR pediatriche curata dalla prof. Laura Mazzanti del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna per

La Giornata delle Malattie Rare 2009

 

Trapianti

Trapianti tra vivi

Recita l’art. 5 del Codice Civile: Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Per superare tale divieto sono intervenute:

L. 26 giugno 1967 n°458 (Trapianto del rene tra persone viventi)

L. 16 dicembre 1999 n°483 (Norme per consentire il trapianto parziale di fegato)

Mentre non rientrano nel divieto del citato art. 5 c.c.:

L. 6 marzo 2001 n°52 (Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo)

L. 21 ottobre 2005 n°219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati) che ha sostituito la L. 4 maggio 1990 n°107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati)

D.M. 16 aprile 2010 n°116 in G.U. 26/7/10 n°172 (Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente)

È del pari consentito procedere a donazione di osso in occasione di intervento di protesi d’anca con la donazione della testa del femore che viene asportata: all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna ha sede la Banca delle Cellule e del Tessuto Muscolo-scheletrico (BTM), la più importante a livello nazionale, nel cui sito web è possibile trovare ogni più ampia informazione.

Trapianti da persone decedute

L. 1 aprile 1999 n°91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti).

Sono consentiti a condizione che vi sia il preventivo consenso della persona defunta o dei familiari. La previsione del silenzio assenso disciplinata dall’art. 4 non è ancora stata attuata.

La cessione degli organi è atto assolutamente gratuito
 ed è illegale qualsiasi forma di compenso.

Direttiva U.E. 19 maggio 2010 (Norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti).

Dal 2003 è attivo il:

 Telefono Verde Trapianti al n° 800 333 033

gestito dal Centro Nazionale Trapianti ( www.trapianti.salute.gov.it ), dell'Istituto Superiore di Sanità.

 

Consenso Informato

Art. 32 Costituzione:

“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

Art. 54 Codice Penale (Stato di necessità):

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona”.

Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1977 (nella versione in lingua italiana reperibile nel sito dell’I.S.S.) e Legge di Ratifica del 28 marzo 2001 n°145 (con il testo ufficiale in lingua francese).

Negli articoli da 5 a 9 della Convenzione di Oviedo viene ribadita la necessità di un valido consenso informato (art. 5) per poter essere sottoposti un trattamento sanitario, fatti salvi i casi di trattamenti obbligatori previsti per legge ed il caso di necessità previsto dall’art. 54 del codice penale (art. 8). Vengono anche disciplinate le ipotesi che a trattamento sanitario debbano essere sottoposti persone incapaci, per le quali è necessario che il consenso venga dato dal legale rappresentante dell’interessato o dall’Autorità preposta (art. 6) e le valide manifestazioni di volontà pregressa (art. 9).

Sulla questione è intervenuta più volte la magistratura sia penale che civile con sentenze anche delle Sezioni Unite della Cassazione ed esattamente: Cassazione S.U. n°2347/2008 in materia penale e Cassazione Civile Sez. III n°2847/2010 in materia civile.

 

 

 

 

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DIRITTO ALL’EDUCAZIONE E ALL’ISTRUZIONE

Art. 34 Costituzione

"La scuola è aperta a tutti ...".

§  Frequenza

§  Tasse scolastiche e universitarie

§  Inserimento

§  Assistenza scolastica

§  Disturbi Specifici dell’Apprendimento

§  Sussidi didattici

§  Barriere architettoniche

§  Trasporto

§  Istruzione in ospedale

§  Visite e Gite

§  Link di riferimento e Documentazione utile

 

Frequenza

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap)

Art. 12, commi 1 e 2 - Inserimento del bambino disabile negli asili nido e il diritto, per lo studente con disabilità, all’educazione e all’istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado e nell’università.

L. 28 marzo 2003 n°53 (Delega al Governo su: Istruzione)

Art. 2, lettera c) - "… È garantita, attraverso adeguati interventi, l’integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 104/92 …".

L. 10 marzo 2000 n°62 (Norme sulla parità scolastica)

Le scuole che hanno ottenuto la parità sono obbligate ad accettare le iscrizioni di alunni in situazione di handicap e a garantire tutti gli strumenti previsti dalla normativa in materia di integrazione scolastica.

L. 2 dicembre 1991 n°390 (Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari) art. 4 e D.P.C.M. 9 aprile 2001 n°14787

 

Tasse scolastiche e universitarie

L. 30 marzo 1971 n°118 (Norme in favore degli invalidi civili) art. 30

L. 2 dicembre 1991 n°390 (Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari) art. 4 e D.P.C.M. 9 aprile 2001 n°14787 art. 8, commi 1 e 7

M.I.U.R. Circ. 6 gennaio 2009 n°6 (Tasse scolastiche ed esoneri)

Tutti gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali, in ragione del diritto-dovere alla formazione e all’istruzione.

Per le residue tasse scolastiche vigono esoneri in ragione dei reddito i cui ammontare sono riportati nella C.M. 6/09 e la legge per gli invalidi civili stabiliva all’art. 30:

AI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI CHE APPARTENGONO A FAMIGLIE DI DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA E CHE ABBIANO SUBITO UNA DIMINUZIONE SUPERIORE AI DUE TERZI DELLA CAPACITÀ,È CONCESSA L'ESENZIONE DALLE TASSE SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE E DA OGNI ALTRA IMPOSTA, ANALOGAMENTE AGLI ESONERI PREVISTI PER GLI ORFANI DI GUERRA, CIECHI CIVILI,I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA,DI LAVORO, DI SERVIZIO E I LORO FIGLI”.

Per le tasse universitarie l’art. 8 del D.P.C.M. 14787/01 dispone l’esonero totale in caso di invalidità superiore ai due terzi, mentre rinvia alla determinazione delle singole Università per invalidità di grado inferiore.

 

Inserimento

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap) artt. 12, 13

D.P.R. 24 febbraio 1994 (G.U. n°79/94 - Atto di indirizzo … per alunni portatori di handicap)

D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n°185 (Regolamento per l’individuazione dell’alunno con handicap)

Intesa Stato Regioni 20 marzo 2008 (Presa in carico dell’alunno con disabilità)

Linee Guida del M.I.U.R. Prot. n°4274/09 (Integrazione scolastica degli alunni con disabilità)

Per l’inserimento scolastico dell’alunno portatore di handicap sono previsti i seguenti istituti:

- l’Individuazione di un alunno in situazione di handicap, già di competenza di uno specialista o di uno psicologo dell’età evolutiva, viene effettuata, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, attraverso appositi accertamenti collegiali delle ASL, nel rispetto  di quanto previsto dagli artt.12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tale proposito l’INPS, attraverso il messaggio n°17344 del 17/09/2011 ha sollecitato le proprie strutture territoriali affinchè procedano con priorità all’esame di tali verbali e, ricorrendone i requisiti medico-legali, alla loro validazione definitiva. (art. 2 D.P.R. 24/2/94; art. 2 D.P.C.M. 185/2006; art. 2 Intesa S/R 20/3/2008).

- la Diagnosi funzionale che, diversamente dalla certificazione medica, non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit, ma pone anche in evidenza le potenzialità dell’alunno essendo finalizzata al suo recupero.

Ad essa provvede un’unità multidisciplinare composta da: lo specialista, il neuropsichiatria infantile, il terapista della riabilitazione, l’operatore sociale presso la USL (art. 3 D.P.R. 24/2/94; art. 2 Intesa S/R 20/3/2008).

- il Profilo dinamico funzionale che indica il prevedibile livello di sviluppo scolastico dell’alunno a tempi brevi e medi.

Ad esso provvede l’unità multidisciplinare predetta insieme agli insegnanti della scuola, con la collaborazione dei familiari dell’alunno (art. 4 D.P.R. 24/2/94; art. 12.4 L. 104/92; art. 2 Intesa S/R 20/3/2008).

- il Piano Educativo Individualizzato che è redatto dagli operatori sanitari indicati dalla USL e dagli insegnanti del consiglio di classe, in collaborazione con i genitori, e contiene gli interventi finalizzati all’integrazione scolastica dell’alunno sulla base dei dati emergenti dalla diagnosi funzionale e dal piano educativo individualizzato (art. 5 D.P.R. 24/2/94; art. 3 Intesa S/R 20/3/2008).

- le Verifiche. Al piano dinamico funzionale iniziale seguono le verifiche, con il concorso dell’USL, della Scuola e delle famiglie, per controllarne la rispondenza ed è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore (art. 6 D.P.R. 24.2.94 – art. 12.8 L. 104/92 – art. 2 D.P.C.M. 185/2006 – art. 2 Intesa S/R 20/3/2008).

La famiglia all’atto dell’iscrizione deve, inoltre, segnalare alla scuola particolari necessità (es. trasporto, assistenza per l’autonomia, esigenze alimentari, terapie da seguire, ausili).

Tutela della privacy: le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono "dati sensibili" ai sensi dell’art. 22 L. 196/2003.

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato nel mese di agosto 2009 le “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”. Il documento si divide in tre parti precedute da una premessa sull’importanza dell’integrazione: nella prima parte è riportata la situazione normativa, nella seconda viene trattata l’organizzazione dei vari Enti preposti, nella terza infine vengono riportate le regole operative per l’Istituto scolastico e per la partecipazione della famiglia.

Il Ministero dell’Istruzione inoltre, nell’ambito del progetto Nuove Tecnologie e Disabilità – Azione 6, ha indetto nell’ottobre del 2007 un bando riservato ad Istituzioni scolastiche per la presentazione di progetti di ricerca per l’innovazione tecnologica e didattica nell’uso delle nuove tecnologie per l’integrazione scolastica degli alunni disabili. I progetti, approvati nel giugno 2008 nell’ambito di Azione 6, che hanno coinvolto istituzioni scolastiche da Alessandria a Barletta, hanno così prodotto progetti e software per alunni con disabilità gratuiti e liberamente scaricabili: si tratta di 25 prodotti tra hardware e software, che vanno dalla matematica al greco antico. Nella seguente tabella, tratta dal sito del M.I.U.R., che abbiamo aggiornato nei link nel frattempo mutati, è possibile trovare una descrizione di ogni singolo progetti, sua tipologia e destinazione, l’istituzione scolastica che lo ha elaborato e il link da cui è possibile scaricarlo:

 

 

Applicativi per la Scuola elaborati dalle Scuole, da Alessandria a Barletta, in favore di situazioni di disabilità

 

 

La presa in carico dell’alunno con disabilità

Al seguente link è disponibile la presentazione con la quale il dr. Vincenzo Bellentani il 14/6/2008, al seminario del ciclo “Gli Incontri del Sabato” dell’Associazione Crescere, ha illustrato il tema:

La Scuola: l'inclusione ed il sostegno

Al seguente link è disponibile la presentazione con la quale la prof. Cristina Silvestri il 10/10/2009, al seminario del ciclo “Gli Incontri del Sabato” dell’Associazione Crescere, ha illustrato il tema:

Diagnosi funzionale, Profilo dinamico funzionale, Piano educativo individualizzato

 

Assistenza Scolastica

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap) art.13, commi 3/6

M.I.U.R. Nota prot. n°3390/2001 (Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap)

D.P.C.M. 9 aprile 2001 n°14787 (Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari) art. 14

C.C.N.L. 16/05/2003, art. 37 tab. A

L’assistenza di base compete alle scuole che affidano il compito ai collaboratori scolastici, i quali "prestano ausilio materiale agli alunni con disabilità nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, nell’uscita da esse e all’interno". Espletano, come funzioni aggiuntive, "le attività di cura alla persona e di ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale dell’alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado".

Intesa Stato Regioni 20 marzo 2008 (Presa in carico dell’alunno con disabilità) art. 5

L’assistenza specialistica, l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione, compete ai Comuni per gli asili nido, per le scuole materne, elementari e medie; compete alle Province per le scuole superiori, compete alle ASL quando si richiede personale paramedico e psicosociale.

Nelle scuole di ogni ordine e grado sono garantiti docenti specializzati di sostegno per l’assistenza, la formazione, e l’integrazione degli alunni con disabilità (art. 13 commi 3/6 L. 104/92).

Dovrà essere assicurato tendenzialmente un insegnante specializzato per il sostegno ogni due alunni con disabilità (art. 5 Intesa S/R 20/3/2008).

 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento

M.I.U.R. Nota 4099/2004 (Indicazioni programmatiche per i D.S.A.)

M.I.U.R. Nota 5744/2009 (Esami di Stato 2008-2009: Alunni con D.S.A.)

U.S.R. E.R. Circolare 1425/2009 (Suggerimenti operativi pro D.S.A.)

Delibera Giunta E.R. 1 febbraio 2010 n°108 (Programma regionale pro D.S.A.)

L. 8 ottobre 2010 n°170 (Norme in materia di D.S.A. in ambito scolastico) e relative disposizioni attuative D.M. 12 luglio 2011 con allegate Linee Guida

Le persone con D.S.A. (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) presentano difficoltà specifiche nella lettura (Dislessia), nella scrittura (Disgrafia e Disortografia) o nel calcolo (Discalculia), pur in presenza di una intelligenza nella norma: ne è colpita circa il 4% della popolazione.

Dopo un iter pluriennale, il 19 ottobre 2010 è stata pubblicata la legge sui D.S.A. in ambito scolastico. Con tale legge vengono riconosciuti i D.S.A., viene precisato che tali disturbi si presentano in persone con normali capacità cognitive e che non presentano patologie neurologiche o deficit sensoriali, che la diagnosi è effettuata dal SSN, mentre alla loro individuazione può provvedere la Scuola.

La finalità della legge è quella di assicurare attraverso una adeguata formazione pari opportunità di sviluppo sia in ambito sociale che professionale alle persone che ne sono colpite. A tal fine sono previsti la formazione del personale scolastico, per la quale vengono stanziati fondi ad hoc, metodiche educative con l’impiego di strumenti dispensativi e compensativi e la possibilità di orari flessibili per i familiari.

Le disposizioni attuative sono demandate al MIUR, che le ha emanate con il D.M. 12 luglio 2011 n°5669 con annesse linee guida.

Il MIUR, peraltro, aveva già dettato indicazioni programmatiche in materia agli Uffici Scolastici Regionali (Nota 4099/2004) e indicazioni operative specifiche per gli esami di stato (Nota 5744/2009).

Il MIUR ha inserito nel proprio sito web una sezione dedicata ai D.S.A., con normativa, documenti, pubblicazioni e progetti, tra i quali quelli di Azione 6 dei quali abbiamo riferito in questo capitolo nel paragrafo sull’inserimento scolastico.

In questa scia in Emilia Romagna l’U.S.R. aveva emanato dei suggerimenti operativi (Circ. 1425/2009), l’U.S.P. di Bologna aveva adottato il progetto di cui al protocollo n° 12860/A36b del 20/11/2008, mentre la Regione Emilia Romagna ha emanato un programma regionale operativo pro D.S.A. (Delibera n°108 del 1/2/2010) e nella delibera n°1 del 11 gennaio 2010, sulla certificazione scolastica, ha dedicato una sezione ai D.S.A.: è possibile prendere visione del progetto e della sua attuazione dal sito dell’U.S.R. nella sezione del CTS Marconi ProDSA, che ha predisposto anche una Guida di sopravvivenza per le famiglie.

Per raffigurare i problemi di D.S.A. riportiamo in questo link alcune significative slide estratte dalla presentazione preparata dalla prof. Cristina Silvestri per il seminario sui DSA tenutosi il 9/10/2010 nell’ambito del ciclo “Gli Incontri del Sabato” della Associazione Crescere.

Siti di riferimento all’indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa

http://www.aditalia.org

 

Al seguente link sono disponibili le presentazioni con le quali, nel corso dei seminari tenutisi il 9/10, il 27/11/2010 ed il 8/10/2011 nell’ambito del ciclo “Gli Incontri del Sabato” dell’Associazione Crescere, è stato illustrato il tema:

I DSA: aspetti giuridici, medici, psicologici, didattici

 

Sussidi Didattici e Arredi

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap) art. 13 b)

D.P.R. 24 luglio 1996 n°503 (Barriere architettoniche negli edifici pubblici) art. 23, comma 3

L. 22 marzo 2000 n°69 (Fondo per l’integrazione scolastica dell’handicap)

I sussidi didattici, le attrezzature, gli strumenti legati alle attività didattiche e di laboratorio vengono forniti dalla Scuola. Gli arredi speciali necessari all’integrazione scolastica, sono di competenza dei Comuni per gli asili, per la scuola materna, elementare e media, sono di competenza della Provincia per le scuole superiori.

 

Barriere Architettoniche

L. 30 marzo 1971 n°118 (Norme in favore degli invalidi civili) art. 27

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap) artt. 23 e 24

L. 11 febbraio 1996 n°23 (Norme per l’edilizia scolastica) artt. 2 e 3

D.P.R. 24 luglio 1996 n°503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)

La competenza per la realizzazione e la manutenzione e quindi anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici spetta ai Comuni per gli asili, per le scuole materne, elementari e medie, e alle Province per le scuole superiori (art. 3 L. 23/96).

Gli edifici costruiti o ristrutturati dopo il 28.2.86 devono essere accessibili (art. 32, L. 41/86), quelli costruiti precedentemente devono essere adeguati e resi accessibili (D.P.R. 503/96, art. 23 "Edilizia scolastica").

 

Trasporto

L. 30 marzo 1971 n°118 (Norme in favore degli invalidi civili) art. 28

È affidato ai Comuni il servizio di trasporto degli alunni con disabilità da casa a scuola e viceversa, alla Provincia per le scuole superiori e per l’università.

 

Istruzione in Ospedale e a Domicilio

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap) art. 12, commi 9/10

M.I.U.R. Nota prot. n°4308/2004

D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n°185 (Regolamento per l’individuazione dell’alunno con handicap)

Negli ospedali nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche vengono istituite sezioni distaccate di classi ordinarie cui sono ammessi i piccoli ricoverati. Anche in regime di day hospital, che versino in situazione di handicap.

A tali classi sono ammessi anche alunni non in stato di handicap con degenze superiori ai 30 giorni.

Il servizio di istruzione domiciliare va erogato agli alunni iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali già ospedalizzati per gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni.

 

Visite Didattiche e Gite Scolastiche

C. M. 291/92, art. 8, comma 2

L’alunno con disabilità può essere accompagnato dall’insegnante di sostegno o da qualunque membro della comunità scolastica (docente curriculare, collaboratore scolastico).

Nella scuola secondaria di secondo grado, può essere accompagnato anche da un compagno maggiorenne che offra la propria disponibilità.

 

Link di riferimento e Documentazione utile

 

Sito di riferimento - il M.I.U.R. all’indirizzo:

http://www.pubblica.istruzione.it/areetematiche/index.shtml

 (Sezione Diritto allo studio e pari opportunità – Alunni con disabilità)

 

Al seguente link è disponibile la pubblicazione curata dall’Istituto Nazionale di Statistica con i primi risultati della

Indagine sull’integrazione degli alunni con disabilità

nelle scuole primarie e secondarie di I° grado, statali e non statali, relativi agli anni scolastici 2008 – 2009 e 2009 – 2010.

All’indagine, svolta nell’ambito di un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, hanno aderito dal 77% all’89% delle scuole interessate.

 

 

 

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RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITÀ

§  Procedura

§  Esito dell’Accertamento

§  Accertamento dell’Handicap

§  Verifiche

§  Trattamenti economici

§  Link di riferimento e Documentazione utile

 

L. 30 marzo 1971 n°118 (Norme in favore degli invalidi civili)

L. 12 febbraio 1980 n°18 (Indennità di accompagnamento)

L. 21 novembre 1988 n°508 (Norme integrative in favore degli invalidi civili)

D.Lgs. 23 novembre 1988 n°509 (Norme per la determinazione dell’invalidità)

D.M. 5 febbraio 1992 (G.U. n°47/92 - Tabelle delle percentuali d’invalidità)

L. 9 marzo 2006 n°80- D.L. n°4/06 (Misure … di organizzazione e funzionamento della P.A.) art. 6

D.M. 2/8/2007 (G.U. n°225/2007- Individuazione della patologie per le quali sono esclusi accertamenti di controllo …)

L. 3 agosto 2009 n°102 - D.L. n°78/09 (Provvedimenti anticrisi …) art. 20

L. 15 luglio 2011 n°111 - D.L. n°80/11 (Manovra finanziaria …) artt. 38 e 18

 

 

Procedura

La procedura per l’accertamento dell’invalidità, sordità, cecità, handicap e disabilità, in forza della legge 102/2009 è stata modificata a partire dal 1 gennaio 2010.

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni non è stata prorogata e l’INPS con circolare 131 del 28/12/2009 ha emanato note illustrative e attuative della nuova procedura telematica i cui caratteri salienti sono illustrati nelle note informative dell’Istituto e nelle notizie dal Governo.

Ci vorrà naturalmente del tempo perché il nuovo sistema vada pienamente a regime.

La nuova procedura, denominata INVCIV2010 e improntata ad un intenso uso dei mezzi telematici, si articola nei seguenti punti:

1.    Certificazione della patologia invalidante da parte di un medico in possesso dell’abilitazione INPS su modulo digitale predisposto dall’INPS al quale deve essere inoltrato in via telematica a mezzo del relativo programma: il sistema genera automaticamente i codici ICD9 al momento dell’inserimento della diagnosi. (Modulo INPS AP68).

2.    Domanda di accertamento della invalidità e delle altre minorazioni civili, dell’handicap (L. 104/92) e disabilità (L. 68/99), da presentarsi all’INPS in via telematica, a mezzo del relativo programma, a cura di un patronato ovvero dell’interessato o altri soggetti abilitati, a pena di decadenza entro 90 giorni (originariamente 30) dall’inoltro della certificazione (Moduli INPS AP66 / AP67).

3.    Convocazione: All’atto della presentazione della domanda di accertamento il sistema informatico genera una ricevuta e propone la scelta di una data per la visita medica, la quale deve avvenire entro i successivi 30 giorni, ridotti a 15 per i malati gravi di cui al D.M. 2/8/2007 e per quelli oncologici (L. 6/80). Se necessaria il medico certificatore può chiedere la visita domiciliare. Può essere richiesto un differimento della visita.

4.    Accertamento: la Commissione Medico Legale è integrata da un medico INPS. La sua composizione varia, come per il passato in funzione dell’accertamento richiesto, con la presenza di un operatore sociale e di uno esperto nel caso da esaminare, in servizio presso l’USL, per l’accertamento dell’handicap e della disabilità, ferma la presenza di uno specialista indiscipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche in ipotesi di menomazioni psichiche o intellettive. Come per il passato l’interessato può farsi assistere da un proprio medico di fiducia e produrre la certificazione ritenuta utile a sostegno della domanda. Il verbale dell’accertamento è redatto su un modello digitale INPS (Modello E di cui alla determina 189/09), con indicazione della codifica ICD9 e D.M. 5/2/1992, quest’ultima in fase di revisione a mente dell’art. 20, comma 6, L. 102/09. La Tabella di cui al D.M. 5/2/1992 fa riferimento all’incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa: pertanto richiede l’analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomo-funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa considerando, tra l’altro, la rilevanza di un danno funzionale permanente (art. 1, comma 3 ed art. 2, comma 2, D.Lgs. 23/11/88 n°509).

5.    Verifica: Per l’ipotesi in cui la domanda venga accolta, ma il parere dei componenti la Commissione Medico Legale non sia unanime è previsto che il Centro Medico Legale INPS possa nei successivi 10 giorni o convalidarlo ovvero disporre una nuova visita da espletarsi nei successivi 20 giorni.

6.    Durata del procedimento: il tempo massimo intercorrente tra la presentazione della domanda e la erogazione delle previdenze conseguenti al suo accoglimento è di 120 giorni.

7.    Accesso agli atti: l’intero procedimento può essere seguito on line dal soggetto titolare del relativo PIN (Personal Identification Number) connesso a quella domanda.

8.    Ricorsi: Avverso il mancato riconoscimento è ammesso entro 180 giorni unicamente il ricorso giudiziario, nel quale l’INPS è il solo legittimato passivo: alle operazioni peritali che fossero disposte deve poter partecipare un medico INPS. Non è possibile presentare una seconda istanza di accertamento o di aggravamento in ipotesi di pendenza di ricorso su una precedente (art. 56, comma 2, L. 69/09).

È previsto che a partire dal 1 gennaio 2012 il ricorso sia necessariamente preceduto da un Accertamento Tecnico Preventivo (art. 38, comma 1, D.L. n° 98/11), secondo lo schema che è possibile vedere nel quadro sinottico presentato al congresso regionale 2011 della Federazione Prader Willi, sezione Emilia Romagna.

N.B. Ai sensi dell’art. 18, comma 22, del D.L. 6/7/2011 n°98 le Regioni possono delegare all’INPS la fase accertativa.

 

Nella classificazione ICD, largamente impiegata nella nuova procedura, le M.R. identificate sono solo 250 circa. Secondo la Raccomandazione U.E. sulle M.R. del giugno 2009 nella prossima revisione, prevista per il 2014, dovrebbe essere ricompreso il maggior numero di M.R. specie per quei casi, quale quello che stiamo esaminando, in cui i codici sono la base per sistemi nazionali di assistenza e rimborso (Punti 10-12 e II.3 della Raccomandazione U.E. 8 giugno 2009 sulle M.R.).

 

Al seguente link sono disponibili le presentazioni con le quali, nel corso dei seminari tenutisi il 17/4, il 29/5/2010 ed il 4/6/2011 nell’ambito del ciclo “Gli Incontri del Sabato” dell’Associazione Crescere, è stato illustrato il tema:

La nuova procedura per l'accertamento dell'invalidità, handicap e disabilità

 

Esito dell’Accertamento

Il giudizio effettuato dalla Commissione consente di individuare lo status accertato e i diritti che da esso ne conseguono.

Tale giudizio può essere:

1. "Non Invalido" per assenza di patologie o con una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 33%;

2. "Invalido" con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 33% (art. 2 L. 118/71);

3. "Invalido" con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74% (artt. 2 e 13 L. 118/71, D.Lgs. 509/88);

4. "Invalido" con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (artt. 2 e 12 L. 118/71);

5. "Invalido" con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80 e L. 508/88);

6. "Invalido" con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80 e L. 508/88);

7. "Cieco" con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/70 e 508/88);

8. "Cieco" assoluto (L. 382/70 e 508/88);

9. "Sordomuto" (L. 381/70 e 508/88);

10. "Minore" con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età (art. 2 L. 118/71 e art. 1 L. 289/90);

11. "Minore" con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80);

12. "Minore" con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80).

Nel sito della UILDM HandyLex è contenuta una sezione, alla quale si rinvia, titolata:

Come leggere i verbali di invalidità e di handicap

nel quale per ognuno degli accertamenti su indicati vengono specificati i benefici connessi.

 

Accertamento dell’Handicap

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap) artt. 3 e 4

La stessa procedura descritta per il riconoscimento dell’invalidità è applicata per l’accertamento dell’handicap.

La stessa commissione medico legale chiamata a pronunciarsi sullo stato di invalidità, integrata come detto oltre che dal medico INPS anche da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare (art. 4 L. 104/92), è competente all’accertamento:

·       dell’handicap, vale a dire di quello stato che comporta una situazione di difficoltà di inserimento (art. 3, comma 1, L. 104/92);

·       dell’handicap grave, vale a dire di quello stato che necessita di un’assistenza permanente (art. 3, comma 3, L. 104/92).

Lo stato di invalidità e di handicap possono coesistere in capo allo stessa persona.

 

Verifiche

All’INPS è affidato il controllo della persistenza delle invalidità (art. 20, comma 2, L. 102/09).

Al riguardo bisogna ricordare che a mente della

L. 9 marzo 2006 n°80 - D.L. n°4/06 (Misure … di organizzazione e funzionamento della P.A.) art. 6

"i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, (D.M. 2/8/2007 in G.U. n°225 del 22/9/2007) sono individuate le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle ASL, qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione."

Sempre nell’articolo 6 di questa legge è stato disposto che le "Regioni adottino disposizioni di semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario … effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale".

 

Trattamenti Economici

Premessa

Nel caso venga accertato uno stato invalidante che dà diritto a dei benefici economici, verrà attivato il flusso amministrativo per l’erogazione degli stessi. Si ricorda che l'art. 130 del D.Lgs. 112/98 ha trasferito alle Regioni le funzioni in materia di trattamenti economici a favore dei minorati civili, in precedenza svolte dalla Prefettura, ed ha affidato all' INPS (a decorrere dall'anno 2000) l'erogazione di tali trattamenti.

Assegno mensile di assistenza

Dal 1992, in seguito all'entrata in vigore delle nuove tabelle percentuali d'invalidità (D.M. 5/2/92) e al D.Lgs. 23/11/88 n°509, che aveva modificato la precedente legge 30/03/71 n°118, tale diritto spetta agli invalidi civili nei cui confronti venga accertata una riduzione della capacità lavorativa minima del 74%, così elevata dagli originari 2/3.

Requisiti previsti:

-        avere un’età fra i 18 e 65 anni;

-        avere un’invalidità dal 74% al 99%;

-        essere cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;

-        disporre di un reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo;

-        essere incollocati o incollocabili al lavoro.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

Si percepisce ugualmente l'assegno se si è occupati part-time.

Dopo i 65 anni di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale.

Pensione di inabilità

Spetta agli invalidi civili con totale e permanente inabilità al lavoro (L. 30/3/71 n°118) e che si trovino in stato di bisogno economico.

Requisiti previsti:

-        avere un’età fra i 18 e 65 anni;

-        avere un’invalidità 100%;

-        essere cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;

-        disporre di un reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

La pensione di inabilità è compatibile con l'indennità di accompagnamento. È incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per cause di guerra, servizio, lavoro.

Indennità di accompagnamento

Spetta, secondo la L. 18/80 e la L. 508/88, agli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche e ai ciechi civili assoluti (art.1 L. 28/3/68 n°406).

Requisiti previsti:

-        non è prevista alcuna età;

-        essere riconosciuti ciechi assoluti; con inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e di non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;

-        essere cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;

-        non essere ricoverato in istituto con pagamento delle rette a carico dello Stato o di altro Ente pubblico.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

L'indennità di accompagnamento viene erogata in riferimento al solo titolo della minorazione e quindi è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido. Non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, è incompatibile con analoghe concessioni per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Pensione per i ciechi parziali

Spetta, in base all'art. 8 della L. 66/62, ai ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, che si trovino in stato di bisogno economico.

Requisiti previsti:

-        non è prevista alcuna età;

-        essere cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;

-        disporre di un reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

Ai ciechi parziali può essere concessa una INDENNITA' SPECIALE, ai sensi dell'art. 3 della L. 508/88, al solo titolo della minorazione e cioè indipendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

È incompatibile con l'indennità di frequenza e con altre indennità simili concesse per cause di servizio, di lavoro o di guerra.

Pensione per i ciechi assoluti

Spetta, secondo l'art. 8 della L. 66/62, ai maggiorenni riconosciuti ciechi assoluti, in stato di bisogno economico. Ai ciechi assoluti minorenni non spetta la pensione, ma l'indennità di accompagnamento (art. 5 L. 508/88).

Requisiti previsti:

-        essere maggiorenne;

-        essere stato riconosciuto cieco assoluto;

-        essere cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;

-        disporre di un reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.

Importo (se il disabile è ricoverato in istituto con retta a carico, anche in parte, dello Stato o di Ente pubblico l’ammontare è ridotto): vedi il link in calce al paragrafo.

Indennità mensile di frequenza

Spetta agli invalidi minorenni ed è stata istituita dalla L. 11 ottobre 1990 n°289

Requisiti previsti:

-        essere minorenne;

-        essere stati riconosciuti: "minori con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" oppure "minore con una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";

-        frequenza di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone con disabilità; frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado (in tal caso spetta per l'intero periodo dell'obbligo formativo, con il solo vincolo di comunicare l'eventuale cessazione della frequenza in forza del D.L. 13 maggio 2011 n°70, che con art. 6 d-bis n. 3 ha modificato l’art 2 della L. 289/90), compreso l'asilo (sentenza Corte Costituzionale n°467/02) nonché centri di formazione o di addestramento professionale;

-        essere cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;

-        disporre di un reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.

Importo, per la reale durata del trattamento riabilitativo e della frequenza scolastica: vedi il link in calce al paragrafo.

L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento o con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti nonché con la speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali.

Indennità di comunicazione

Spetta, ai sensi dell'art. 4 della L. 508/88 e della L. 104/92, ai minori di 12 anni se l'ipoacusia è pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore e ai maggiori di 12 anni se l'ipoacusia è pari o maggiore a 75 decibel.

Requisiti previsti:

-        nessuna prescrizione di età, con la distinzione di cui sopra;

-        essere cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;

-        essere stato riconosciuto sordomuto, come in precedenza è stato precisato;

-        nessuna prescrizione di reddito.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

L'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza, mentre è compatibile con l'indennità di accompagnamento. Viene concessa anche nel caso di ricovero in istituto.

Pensione per i sordomuti

Spetta alla persona sordomuta, in stato di bisogno economico, con sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva e che non sia di natura psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Requisiti previsti:

-        età fra i 18 e i 65 anni;

-        essere stato riconosciuto sordomuto;

-        essere cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;

-        disporre di un reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

La pensione è incompatibile con altre concessioni ricevute per la stessa menomazione per causa di guerra, di servizio, di lavoro.

Dopo i 65 anni di età si trasforma in pensione sociale.

Gli importi dei trattamenti economici sopra descritti e i limiti di reddito per beneficiarne sono soggetti ad aggiornamento e sono consultabili al seguente link:

Importi pensioni e limiti di reddito per il 2011

 

Link di riferimento e Documentazione utile

 

Sito di riferimento – SuperAbile dell’INAIL, non ancora aggiornato, all’indirizzo:

http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Superabilex/Previdenza_e_Assistenza_economica/Invalidit-13-_civile-3-_Aventi_diritto_-__Accertamento/index.html

 

Al seguente link è disponibile la presentazione con la quale la dr. Fabrizia Capitani, del Servizio Sociale Ospedaliero del Policlinico O.U. S. Orsola-Malpighi di Bologna, il 28/3/2009, al seminario del ciclo “Gli Incontri del Sabato” dell’Associazione Crescere, ha illustrato il tema:

L'invalidità e l'avvio al lavoro

La presentazione tratta anche dell’accertamento dell’handicap, nonché dell’argomento di cui al paragrafo successivo della presente guida e dell’esenzione dal ticket. Contiene inoltre riferimenti alla legislazione della regione Emilia Romagna, ove è stata attuata, con la L. R. 19 febbraio 2008 n°4, la semplificazione di cui all’art. 6 L. 80/2006.

N.B. In ragione dell’epoca della sua realizzazione non è presa in esame la novella di cui alla legge102/09 che ha introdotto a partire dal 2010 la nuova procedura di accertamento InvCiv2010.

 

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DIRITTO AL LAVORO

ART. 4 Costituzione

"La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro …".

§  Le cooperative sociali di tipo b)

§  La riserva dei posti di lavoro

§  Link di riferimento e Documentazione utile

 

L. 8 novembre 1991 n°381 (Disciplina delle cooperative sociali)

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap) artt. 17, 18, 19

L. 12 marzo 1999 n°68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)

 

Le cooperative sociali di tipo b)

La legge n°381 dell’8 novembre 1991 che disciplina le cooperative sociali, all’art. 1b), prevede la costituzione di cooperative finalizzate all’inserimento lavorativo di persone cd. svantaggiate per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi: dal che, tal tipo di cooperative vengono definite cooperative sociali di tipo b).

La legge considera persone svantaggiate oltre agli invalidi, anche altre categorie, quali alcolisti, tossicodipendenti, condannati ammessi alle misure alternative ecc. (art. 3.4).

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% della compagine sociale: le aliquote contributive dovute per la loro assicurazione obbligatoria sono ridotte a zero.

Questo tipo di cooperativa ha alcune caratteristiche peculiari.

Possono infatti essere soci:

·       volontari in misura non superiore al 50%, che come nelle Organizzazioni di Volontariato (OdV) hanno diritto solo al rimborso delle spese;

·       persone giuridiche pubbliche e private;

·       soggetti esercenti attività di consulenza ed assistenza, come ad esempio gli avvocati, in deroga al divieto posto dalla legge n°1815 del 1939 (art. 10).

I soci ordinari devono comunque rappresentare sempre la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

Le cooperative sociali godono di agevolazioni fiscali, come le Organizzazioni di Volontariato (OdV), in materia di imposte di successione e donazioni, nonché di imposte ipocatastali. Gli utili di gestione sono esenti da imposta, non sono divisibili tra i soci e devono essere accantonati o reinvestiti.

Da sottolineare che gli enti e le società pubbliche possono stipulare con le cooperative sociali, in deroga alla normativa in tema di contratti della P.A., convenzioni il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e che non abbiano oggetto socio-sanitario-educativo (art. 5).

Come le OdV, le cooperative sociali che rispecchiano i dettami della legge sono considerate di diritto Onlus.

Si riporta uno statuto di cooperativa sociale di tipo B di cooperativa sociale di tipo B che prospetta varie opzioni possibili nonché la realizzazione di una iniziativa, presentata al congresso regionale Prader Willi sezione Emilia Romagna del 17/9/2011 (ove alla tipo B è anche affiancata una cooperativa di tipo A).

 

La riserva dei posti di lavoro

La legge n°68 del 12 marzo 1999, all’art. 2, prevede il collocamento mirato.

"Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione".

Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni (art. 10, comma 2, L. 68/99).

La stessa legge indica, nell’art. 1, le categorie dei soggetti a cui è riservata una quota di assunzione obbligatoria:

- persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata da apposita Commissione medico-legale, di cui al paragrafo precedente;

- persone invalide del lavoro con un grado d’invalidità superiore al 33%, accertata dall’INAIL;

- persone non vedenti e sordomute;

- persone invalide di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio.

Tali categorie hanno diritto ad una riserva di posti prevista dall’art. 3 della stessa legge che obbliga i datori di lavoro pubblici e privati ad assumere nella seguente misura:

- sette per cento dei lavoratori occupati, se superano le 50 unità;

- due lavoratori, se gli occupati sono da 36 a 50;

- un lavoratore, se gli occupati sono da 15 a 35.

Sono previsti i criteri di computo della quota di riserva (art. 4 L. 68/99), le modalità di avviamento al lavoro (artt. 7, 8, 9, 10 L. 68/99); le convenzioni e gli incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono personale disabile (artt. 11, 12, 13 L. 68/99).

Le imprese private con più unità operative sul territorio nazionale possono concentrare la quota di riserva in una unica unità, senza necessità di preventiva autorizzazione prescritta invece per le imprese pubbliche (art. 5 L. 68/99 come novellato dall’art. 9 del D.L. 138/2011).

 

La percezione dell’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età (L. 2/11/1988 n°508).

 

Link di riferimento e Documentazione utile

 

Sito di riferimento – il Ministero del Lavoro all’indirizzo:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/

 

 

 

 

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DIRITTI DEL LAVORATORE

I diritti del lavoratore disabile o dei loro familiari si integrano o si vanno ad aggiungere a quelli spettanti a tutti i lavoratori.

Essi riguardano:

§  Permessi

§  Congedi

§  Lavoro Notturno

§  Anzianità contributiva dei lavoratori disabili

§  Sede di Lavoro

§  Link di riferimento e Documentazione utile

 

Permessi Lavorativi

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap) art. 33

L. 8 marzo 2000 n°53 (Norme per il sostegno della maternità) art. 20

D.Lgs. 26 marzo 2001 n°151 (T.U. per la tutela e il sostegno della maternità ...) art. 42

L. 4 novembre 2010 n°183 (Cd. Collegato Lavoro … ) art. 24

Circolare INPS n°155 del 3 dicembre 2010

Circolare INPS n°45 del 1 marzo 2011 (Con specifiche per dipendenti INPS)

Premessa

L’entrata in vigore della legge n°183 del 4/11/2010 ha introdotto, all’art. 24, nuove disposizioni in materia di permessi previsti dall’art. 33 della L. 104/92 le cui principali novità, specificatamente richiamate nei successivi paragrafi, riguardano:

·       la riduzione dei soggetti legittimati a fruire dei permessi;

·       la non ammissibilità dell’alternanza tra più beneficiari, in quanto i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore, con la sola eccezione per i genitori di figli con disabilità grave;

·       il venir meno del requisito della convivenza, della continuità e dell’assistenza;

·       il diritto di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere;

·       la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla nuova normativa;

·       l’istituzione di una banca dati, relativa ai benefici in argomento, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

 

A) Genitori, Parenti e Affini

- Due ore di permesso giornaliero

Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione ASL, la lavoratrice madre o in alternativa il padre, hanno diritto a due ore di permesso giornaliero.

La concessione del permesso spetta solo nel caso in cui il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro.

Il diritto spetta a un genitore anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto.

Tale permesso è retribuito per intero e spetta in alternativa al prolungamento del congedo parentale o ai permessi di cui al paragrafo successivo.

 (artt. 33, comma 2, L. 104/92, 20 L. 53/00, 42 D.Lgs. 151/01, 24 L. 183/10)

- Tre giorni di permesso mensili

Accertato da parte della commissione ASL lo stato di handicap in situazione di gravità, a condizione che non vi sia un ricovero a tempo pieno, hanno diritto a tre giorni mensili di permesso retribuito per l’assistenza al disabile i genitori (anche adottivi), il coniuge e i parenti e affini entro i secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge siano mancanti (giuridicamente o fisicamente), siano anziani o affetti da patologie invalidanti.

I soli genitori, anche adottivi, possono usufruire alternativamente di tali permessi (c.d. Referente Unico).

Con la novella introdotta dalla legge 183/10 non è più previsto che l’assistenza sia svolta in modo continuativo ed esclusivo.

Detti permessi sono frazionabili e fruibili anche in maniera continuativa, ma devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza.

Il diritto spetta a un genitore anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto.

I tre giorni di permesso sono frazionabili, spettano anche per i figli minori dei tre anni e si estendono anche dopo il raggiungimento della maggiore età.

 (artt. 33, comma 3, L. 104/92, 24 L. 183/10)

- Riposi giornalieri del padre dipendente con moglie casalinga

 (art. 40 D.Lgs. 151/01)

Le indicazioni dell’INPS nella circolare 112 del 15/10/2009 illustrata nel Dossier del Governo del 29 ottobre 2009.

 

B) Interessato

Nel caso in cui il soggetto con handicap lavori può richiedere egli stesso il permesso dei tre giorni al mese (art. 33, comma 6, L. 104/92 - art. 42 D.Lgs. 151/01).

In tale ipotesi, qualora riceva assistenza da un familiare, familiare e disabile devono utilizzare i permessi in modo contemporaneo (Circolare INPS n°128 del 11/7/03).

 

Tali permessi sono retribuiti per intero grazie alla legge 3 agosto 2009 n°102, cd decreto anticrisi, che con l’art. 17, comma 23, ha abrogato l’art.71, comma 5, L. 133/08 (cd. Legge Brunetta) che aveva introdotto delle limitazioni.

 

Congedi

- Congedo parentale prolungato

Tutti i genitori hanno diritto durante i primi 8 anni d’età del proprio figlio ad un congedo parentale della durata di 10 o 11 mesi a seconda dei casi (art. 32 D.Lgs. 151/01).

Qualora però il bambino versi in condizione di handicap grave accertata dalla competente commissione ASL e non si trovi ricoverato presso istituti specializzati, tale durata può essere prolungata fino a tre anni (art. 4, comma 1, L. 104/92 - art. 33, comma 1, L. 151/01).

Per tutto questo periodo è dovuta una indennità pari al 30% della retribuzione spettante (art. 34, commi 1/3, D.Lgs. 151/01).

- Congedo retribuito di due anni

La legge finanziaria 2004 n°350, del 24/12/2003, art. 3, comma 106, ha modificato l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/3/2001 n°151 sopprimendo la subordinazione di tale diritto al perdurare dell'assistenza al soggetto disabile da almeno 5 anni. Pertanto il diritto di usufruire di due anni di congedo retribuito, anche frazionabile, per assistere persone con handicap grave è immediatamente fruibile, ferma restando la condizione che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto.

Il congedo, della durata massima di due anni, spetta alternativamente ad uno dei genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli o delle sorelle conviventi del soggetto con handicap.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 26/1/2009 n°19, l’INPS ha emanato la circolare n°41 del 6/3/2009 con la quale sono stati precisati, in ordine di priorità, i soggetti aventi diritto a tale congedo.

Il congedo parentale ed il suo eventuale prolungamento così come il congedo biennale spettano anche per le adozioni e gli affidamenti, anche internazionali (artt. 36, 37, 45 D.Lgs. 151/01).

Ad abundantiam ricordiamo che a tutti i lavoratori, anche a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia disabilità, spetta il cd. diritto di aspettativa per gravi motivi di famiglia, della durata di due anni, ma non retribuito e non valido ai fini dell’anzianità anche se riscattabile (art. 4, comma 2, L. 53/00).

 

Al seguente link è disponibile la presentazione, integrata ed aggiornata, con la quale il dr. Matteo Naldi il 14/6/2008, al seminario del ciclo “Gli Incontri del Sabato” dell’Associazione Crescere, ha illustrato il tema:

Il Sistema dei Permessi e dei Congedi

N.B. In ragione dell’epoca di realizzazione della presentazione non è presa in esame la novella di cui alla su richiamata legge 183/10 che ha modificato l’art. 33 della legge 104/92.

 

Lavoro Notturno

Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto riconosciuto disabile ai sensi della legge 104/92.

 (art. 53 D.Lgs. 151/01 e Ris. Min. Lav. n°4 del 6/2/09)

 

Anzianità contributiva dei lavoratori disabili

La legge finanziaria 2001, n°388 del 23 dicembre 2000, con l’art. 80, comma 3) consente ai soli lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa, con invalidità riconosciuta superiore al 74%, di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa: il beneficio è riconosciuto fino ad un massimo di cinque anni.

Con questa opportunità, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il lavoratore disabile, non i parenti, può aumentare di cinque anni l'anzianità contributiva.

 

Sede di Lavoro

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap) artt. 21 e 33

L. 4 novembre 2010 n°183 (Cd. Collegato Lavoro …) art. 24

 

A) Genitori, Parenti e Affini

I genitori, anche adottivi, i parenti e gli affini che abbiano diritto ai permessi di tre giorni mensili retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92, come novellato dall’art. 24 L. 183/10, per l’assistenza ad una persona con un’accertata disabilità grave hanno diritto ove possibile, alla sede di lavoro più prossima al domicilio della persona da assistere (non più al proprio domicilio come per il passato) e non possono essere trasferiti senza il loro consenso.

 (artt. 33, comma 5, L. 104/92, 24 L. 183/10)

 

B) Interessato

Gli stessi diritti sulla scelta della sede e sul veto al trasferimento spettano alla persona con accertato handicap grave che presti la propria attività lavorativa come dipendente pubblico o privato.

 (art. 33, comma 6, L. 104/92)

Inoltre, ai sensi dell’Art. 21 L. 104/92:

la persona handicappata con un grado d'invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 648/50, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili ed ha la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

 

Link di riferimento e Documentazione utile

 

Sito di riferimento – l’INPS all’indirizzo:

INPS - Canale Informazioni

 

 

 

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MOBILITÀ TURISMO SPORT

§  Barriere architettoniche

§  Contrassegno per circolazione e sosta

§  Parcheggio riservato

§  Trasporto aereo

§  Turismo

§  Sport

 

Barriere Architettoniche

Sentenza Corte Costituzionale n°167/99.

"Si riconosce pienamente il diritto alla mobilità come diritto fondamentale delle persone con disabilità".

L. 30 marzo 1971 n°118 (Norme in favore degli invalidi civili)

Art. 27 ultima parte:

Omissis … gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiato dell’edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

L. 5 gennaio 1989 n°13 (Legge sulle barriere architettoniche negli edifici privati)

"Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati".

I contributi sono erogati dall’assessorato ai lavori pubblici della Regione su richiesta dei Comuni, previa domanda dell’interessato.

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap)

Art. 23

"Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative".

Art. 24

"Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche".

D.P.R. 24 Luglio 1996 n°503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)

 

Il contrassegno arancione
per la circolazione e la sosta dei veicoli

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap) art. 28

L'art. 381 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni prevede la concessione ai veicoli delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio in appositi spazi loro riservati.

Tale diritto spetta alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, successivamente esteso anche ai non vedenti. (D.P.R. 24 Luglio 1996 n°503, art. 12, comma 3.)

Il rilascio del "contrassegno arancione", che ha validità quinquennale ed è rinnovabile, è competenza del Comune di residenza previa domanda da inoltrare al Sindaco e alla quale bisogna allegare idonea certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico legale dell'ASL.

Il contrassegno è uguale in tutta Italia ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo. Esso deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo.

L’art. 74 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 detta norme specifiche a tutela della privacy nel senso che il contrassegno non deve consentire l’individuazione della persona interessata se non in caso di necessità di accertamento.

 

Parcheggio riservato

Il Regolamento del Codice della Strada prevede inoltre che il Sindaco, con propria ordinanza, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di disabilità, possa assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta indicato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno del soggetto autorizzato ad usufruirne.

 

Trasporto Aereo

Regolamento CE n°1107/2006 del 5 luglio 2006 (Relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone con mobilità ridotta nel trasporto aereo).

Ribadito che le persone con disabilità o a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti degli altri cittadini alla libera circolazione senza discriminazioni, viene stabilito che i gestori degli aeroporti forniranno loro gratuitamente l’assistenza necessaria per l’imbarco e lo sbarco, mentre le compagnie aeree ne cureranno la gestione a bordo, l’onere del servizio offerto dal gestore aeroportuale sarà ripartito proporzionalmente sulle compagnie che utilizzano l’aeroporto.

 

Turismo

D.Lgs. 23 maggio 2011 n°79 (Codice del Turismo)

Le norme per le persone con disabilità sono contenute nell’art. 3 e nell’art. 36 dell’allegato.

Nell’art. 3 viene stabilito che:

-        in attuazione della Convenzione Onu del 2006 (L. 3/3/2009 n°18), lo Stato assicura che le persone con disabilità possano fruire dell'offerta turistica di pari qualità senza aggravi di prezzo (art. 3 comma 1);

-        è considerato atto discriminatorio (L. 1/3/2006 n°67) impedire la fruizione dell’offerta turistica (art. 3 comma 3).

Mentre nel successivo art. 36 (lett. h) viene stabilito che i contratti di vendita di pacchetti turistici devono precisare, tra gli altri elementi, anche l'eventuale idoneità delle strutture all'accoglienza di persone disabili.

 

Sport

L. 15 luglio 2003 n°189 (Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili)

L. 16 novembre 2000 n°376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping)

D.M. 26 luglio 2011 (G.U. n°208 del 7/9/2011 - Revisione dei farmaci e delle sostanze il cui impiego è considerato doping per la L. 376/2000)

A proposito di sport bisogna ricordare che molte medicine contengono sostanze che sono considerate dopanti, salvo che non vi sia una certificazione medica che ne prescriva l’uso in relazione ad una determinata patologia (art. 1.4 L. n°376/00): rientrano ad esempio nella categoria delle sostanze vietate i diuretici, gli ormoni e le sostanze attive sul sistema ormonale, i corticosteroidei e i betabloccanti.

 

Al seguente link potrete consultare un estratto della presentazione che il dr. Gianni Russo dell’IRCCS San Raffaele di Milano svolse sul tema nel corso del convegno organizzato dall’ArfSAG il 5/12/2009 presso il Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna:

La terapia … e lo sport anche agonistico

 

 

 

 

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ALTRI DIRITTI e AGEVOLAZIONI

§  Tutela giudiziaria antidiscriminazione

§  Esercizio del diritto di voto

§  Amministratore di sostegno

§  Servizi sociali

§  Fondo per i nuovi nati

§  Agevolazioni telefoniche

§  Strumenti informatici

 

Tutela Giudiziaria Antidiscriminazione

L. 1 marzo 2006 n°67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni)

D.Lgs. 9 luglio 2003 n°216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro)

D.Lgs. 1 settembre 2011 n°150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile …) art. 28

Con la legge n°67/06, composta di soli quattro articoli, è stato disciplinato un procedimento snello e semplificato per la tutela giudiziaria contro le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in ragione del loro stato.

È stata altresì attribuita alle associazioni accreditate la facoltà di rappresentare in giudizio i loro associati e soprattutto di promuovere azioni collettive (Class Action).

Restano salve le disposizioni sulla discriminazione in tema di lavoro di cui al D.Lgs. 9 luglio 2003 n°216 attuativo della direttiva 2000/78/CE.

Le controversie in materia di discriminazione sono trattate con il rito sommario, secondo le regole contenute nell’art. 28 del D.Lgs. 1 settembre 2011 n°150.

 

Esercizio del Diritto di Voto

Art. 48 Costituzione

"Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età."

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap) art. 29

L. 5 febbraio 2003 n°17 (Norme per l’esercizio del diritto di voto…)

L. 7 maggio 2009 n°46 (Voto domiciliare)

L'elettore non vedente o con disabilità di tipo fisico perché impedito dell'uso delle mani poteva essere accompagnato nella cabina elettorale esclusivamente da un elettore iscritto nelle liste elettorali dello stesso comune della persona disabile.

La Legge 5 febbraio 2003 n°17 ha modificato tale disposizione ed ha stabilito come unico requisito per l'accompagnatore dell'elettore con disabilità l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.

La Legge 7 maggio 2009 n°46 ha previsto la possibilità di voto a domicilio per tutte le persone intrasportabili.

 

Amministratore di Sostegno

L. 9 gennaio 2004 n°6 (Amministratore di Sostegno)

Con questa legge sono state apportante sostanziali modifiche alla rubrica del titolo XII del Codice Civile e agli artt. 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427, 429 del Codice Civile.

Le principali novità riguardano:

- Cambia in modo significativo la rubrica del titolo XII, sostituendosi la vecchia dicitura: "Dell'infermità di mente e dell'interdizione e dell'inabilitazione", con la nuova: "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia".