I DIRITTI DEI CITTADINI CON DISABILITÀ
IPERTESTO
a cura di
Ernesto
Stasi
Associazione
Crescere – Bologna
Domenico
Posterino
Associazione
Prader-Willi – Calabria
Domenica
Taruscio
Direttore
del Centro Nazionale Malattie Rare
Istituto
Superiore di Sanità, Roma
con
la collaborazione di
Amalia
Egle Gentile
Centro
Nazionale Malattie Rare
Istituto Superiore di Sanità, Roma
Rev.
2011/02
·
Premessa
·
Diritto all'educazione
e all'istruzione
·
Riconoscimento
dell'invalidità
·
Altri
diritti e Agevolazioni
·
Elenco
dei link alle disposizioni normative
·
Allegati
Nel giugno del
2009, il Centro Nazionale Malattie Rare dell’ISS (Direttore Dott.ssa Domenica Taruscio), ha avviato una collaborazione tra l’Associazione
Crescere - Bologna (con l’Avv. Ernesto Stasi) e l’Associazione Prader Willi - Calabria (con il Prof. Domenico Posterino) per l’aggiornamento e l’ampliamento della
“Guida Dai diritti costituzionali ai diritti esigibili”, elaborata da
quest’ultima associazione e pubblicata in formato PDF nel sito del CNMR.
Lo scopo che le
due Associazioni si sono prefisse è stato quello di realizzare, partendo da
questa base, una sintetica guida ipertestuale con link alle leggi di
riferimento per una più facile e completa consultazione, vale a dire un lavoro
impegnativo, per sua stessa natura in costante aggiornamento.
Il frutto di
tale progetto, cui ha aderito il CNMR, è il presente ipertesto caratterizzato
appunto da un intenso utilizzo di collegamenti ipertestuali e destinato, in
quanto tale, a fornire un agevole strumento di documentazione a quanti hanno a
che fare con il mondo delle Malattie Rare: siamo
infatti convinti, come ebbe a dire il prof. Fulco Lanchester
in occasione della presentazione degli atti del convegno “Malattie Rare: la
ricerca tra etica e diritto” (Roma, Università La Sapienza, 14 febbraio
2006), che anche gli strumenti giuridici sono essenziali per combattere le
Malattie ... Rare.
La materia è
stata suddivisa in ragione dell’argomento in una decina di capitoli: all’inizio
di ogni capitolo, precedute dall’indice degli eventuali paragrafi, sono
elencate le leggi di riferimento, cui fa seguito una sintetica trattazione
esplicativa con richiamo della normativa specifica; conclude il capitolo o il
paragrafo l’indicazione di un sito istituzionale e di una guida o una
presentazione del tema trattato, anche questi con i relativi link: si ricorda
che i testi delle leggi anche se provenienti da siti istituzionali non hanno
carattere di ufficialità.
Per
una maggiore scorrevolezza del testo la descrizione ufficiale di alcune leggi è
stata abbreviata: così ad esempio la legge 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate) è
più semplicemente detta (Legge quadro per l’handicap).
Utilizzando
le funzionalità offerte da Normattiva, il portale della legislazione vigente, realizzato e gestito dal Poligrafico
dello Stato, le norme tratte da questo archivio vengono visualizzate, nella
parte espositiva dell’ipertesto, con il testo vigente al momento della
consultazione, mentre nell’indice cronologico delle disposizioni legislative,
che si trova al termine dell’ipertesto, il provvedimento viene visualizzato in
modalità multivigenza, ossia con il testo vigente
alla data di pubblicazione della norma sulla Gazzetta Ufficiale con tutte le
variazioni succedutesi nel tempo, in modo da poterne valutare anche
l’evoluzione.
Riportiamo, infine in premessa in quanto applicabile in molteplici
contesti, il link al sito INPS per la Simulazione del Calcolo ISEE (Indicatore di
Situazione Economica Equivalente) a mente del D.Lgs.
31 marzo 1998 n°109 e successivo D.Lgs. 3 maggio 2000
n°130:
http://servizi.inps.it/servizi/isee/Simulazione/SimulazioneCalcolo.asp
Art. 2: "La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo... e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale."
Art. 3:
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana …"
Art. 24:
"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi ...".
Art. 32 Costituzione
"La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.…"
§ Malattie
Rare e Farmaci Orfani
L. 23
dicembre 1978 n°833 (Servizio Sanitario Nazionale)
Art. 19 - Le ASL
provvedono alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, di cura e di
riabilitazione.
- È assicurato ai cittadini il diritto
alla libera scelta del medico e del luogo di cura e di riabilitazione nei
limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari.
Art. 26 - L’assistenza
riabilitativa per le persone con disabilità può essere esplicata presso centri
pubblici o nei centri privati convenzionati con le ASL.
- Sono garantite le prestazioni
protesiche (D.M.
31/05/01 n°321 "Prestazioni di assistenza protesica erogabili
nell’ambito del servizio sanitario nazionale ed articolazione del
nomenclatore").
D.Lgs.
30
dicembre 1992 n°502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria)
Elenco Aggiornamenti
all’atto (D.Lgs. 502/92 alla data
del 16 giugno 2010)
La norma viene riportata, come di consueto,
nella versione vigente: in ragione delle molteplici modifiche ed integrazioni
ricevute ne alleghiamo anche l’elenco al 16/6/2010 di oltre due pagine,
nell’elaborazione fornita da Normattiva.it, per dare un’idea dell’entità delle
stesse.
Si segnalano: l’art. 3 septies – octies sull’integrazione
socio-sanitaria, l’art. 6 sulla formazione, l’art. 14 sulla partecipazione
di cittadini, l’art. 16 - bis sulla formazione - continua.
L. 5 febbraio 1992
n°104 (Legge quadro sull’handicap)
Art. 6 – Prevenzione e diagnosi
precoce
"Gli interventi per la prevenzione
e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della
programmazione sanitaria di cui agli artt. 53 e 55 della L. 23/12/78 n°833 e
successive modificazioni ...".
Art. 7 – Cura e riabilitazione
"Si realizzano con programmi che
prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro ... coinvolgendo
la famiglia e la comunità. Il servizio sanitario nazionale tramite le strutture
proprie o convenzionate assicura gli interventi riabilitativi e ambulatoriali,
a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere
diurno o residenziale ...".
Art. 11 – Soggiorno all’estero
per cure
"Se non è previsto il ricovero
ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno
dell’assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con
il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è
rimborsabile nella misura prevista dalla deroga di cui agli artt. 7 e 8 del
D.M. 3/11/89".
D.Lgs.
29 aprile 1998 n°124
(Ticket ed esenzioni) Malattie
Rare (M.R.) art. 5
L. 16
gennaio 2003 n°3 (Disposizioni ordinamentali in materia di …). Capo IX Tutela della salute Artt. 42-53: Art.
51 Tutela della salute dei non fumatori
D.Lgs.
30 giugno 2003
n°196 (Codice per la protezione dei dati
personali. Artt. 22-26 i dati sensibili, 74-76 gli ambiti applicativi:
contrassegni, sanità, istruzione)
L.
19 febbraio 2004
n°40
(Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita) - Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è
riservato a coppie, anche di fatto, maggiorenni viventi di sesso diverso,
sterili ma in età fertile, con conseguente divieto di inseminazione eterologa o
post mortem (art. 5). Le tecniche
di P.M.A. sono applicate solo in strutture (pubbliche e private) autorizzate
dalle Regioni (art. 10), secondo linee guida elaborate con cadenza almeno
triennale dal Ministro della Salute avvalendosi dell’I.S.S. (art. 7): è fatto obbligo al medico di evidenziare alla coppia i rischi
dell’intervento ai fini di un completo consenso informato e di prospettare
l’alternativa offerta dall’istituto dell’adozione (art. 6) di cui alla L.
4 maggio 1983 n°184 (Disciplina
dell’adozione e dell’affidamento dei minori) e successive modifiche.
Sito di riferimento: ISS - Il
Registro della PMA
Al
seguente link sono disponibili la scheda e la presentazione con le quali l’avv.
Maria Teresa Bettelli il 12/3/2011, al seminario del ciclo “Gli Incontri del
Sabato” dell’Associazione Crescere, ha illustrato il tema:
La
Procreazione Assistita e l'Adozione
Piano Sanitario Nazionale 2006-2008
- Si segnalano in particolare, nei capitoli sulle
strategie, i punti 3.2 sui LEA, 3.6 sulle Reti, 3.8 sull’integrazione
socio-sanitaria e 4.2 sul Terzo Settore.
Convenzione
ONU sui diritti delle persone con
disabilità del 13 dicembre 2006 (nella versione in
lingua italiana a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali) e Legge di Ratifica del 3 marzo 2009 n°18
(con il testo ufficiale in
lingua inglese) e Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del
6 luglio 2010 n°167
istitutivo del relativo
Osservatorio
Nazionale.
L.
15 marzo 2010 n°38
(Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore)
Malattie Rare e Farmaci
Orfani
D.M. 18 maggio 2001
n°279
Raccomandazione
del Consiglio dell'Unione Europea dell’8 giugno
2009 su un'azione
nel settore delle Malattie Rare e Parere
del C.E.S.E.
Il
decreto 18 maggio 2001 n°279 disciplina:
attraverso:
- l’istituzione della Rete nazionale,
costituita da presidi regionali accreditati, e da centri interregionali,
finalizzati alla prevenzione, alla sorveglianza, alla diagnosi e alla terapia
delle malattie rare;
- l’istituzione di un Registro nazionale
presso l’Istituto Superiore di Sanità, al fine di consentire la programmazione
nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela dei soggetti affetti
da malattie rare e di attuare la sorveglianza delle stesse;
- l’elenco delle malattie rare,
contraddistinte da un codice identificativo, per le quali è riconosciuto il
diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni
sanitarie. Ogni malattia, o gruppo di malattie, viene contraddistinta da un
codice identificativo: così la Sindrome di Prader
Willi ha il codice RN1310 e Sindrome di Turner ha codice RN0680. In tale
codifica R sta per Rare, N è la classe di appartenenza nella classificazione
internazionale ICD9: N è la 14ma lettera dell’alfabeto inglese e la classe XIV
dei codici ICD9 corrisponde alle Malformazioni Genetiche; se la terza lettera
del codice è una G vuol dire che la malattia fa parte di un gruppo, altrimenti
di lì comincia la numerazione progressiva. La classificazione ICD9 (International
Classification Diseases) è
stata sottoscritta nel 1990 da 43 nazioni facenti parte dell’O.M.S.. La
classificazione è in corso di revisione: la nuova versione dovrebbe essere
pronta entro il 2014 e comprendere anche un maggior numero di M.R. rispetto
alle circa 250 oggi codificate (Punti 10-12 della Raccomandazione U.E. 8 giugno 2009 sulle M.R.).
L.
23 dicembre 1996 n°648 - D.L.
n°536/96 (Farmaci Orfani)
art. 1.4
Regolamento CE
n°141/2000 del 16 dicembre 1999 sui Farmaci
Orfani
Per un
approfondimento dell’argomento e della legislazione nazionale ed europea sui
farmaci orfani è consultabile il sito del Centro Nazionale Malattie Rare
all’indirizzo:
http://www.iss.it/cnmr/orfa/index.php?lang=1
Sito di
riferimento - Centro Nazionale Malattie Rare all’indirizzo:
presso il quale
è attivo il Telefono Verde Malattie Rare
Al
seguente link è disponibile la presentazione delle MR pediatriche curata dalla
prof. Laura Mazzanti del Policlinico S.Orsola-Malpighi
di Bologna per
La
Giornata delle Malattie Rare 2009
Trapianti tra vivi
Recita
l’art. 5 del Codice Civile: Gli atti di
disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione
permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla
legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Per superare tale divieto
sono intervenute:
L. 26 giugno 1967 n°458 (Trapianto del rene tra persone viventi)
L. 16
dicembre 1999 n°483 (Norme per consentire
il trapianto parziale di fegato)
Mentre
non rientrano nel divieto del citato art. 5 c.c.:
L. 6
marzo 2001 n°52 (Riconoscimento del
Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo)
L. 21
ottobre 2005 n°219 (Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale
degli emoderivati) che ha sostituito la
L. 4 maggio 1990 n°107 (Disciplina
per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e
per la produzione di plasmaderivati)
D.M. 16
aprile 2010 n°116 in G.U. 26/7/10 n°172 (Regolamento per lo svolgimento delle attività di
trapianto di organi da donatore vivente)
È
del pari consentito procedere a donazione di osso in occasione di
intervento di protesi d’anca con la donazione della testa del femore che viene
asportata: all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna ha sede la Banca
delle Cellule e del Tessuto Muscolo-scheletrico (BTM), la più
importante a livello nazionale, nel cui sito web è possibile trovare ogni più
ampia informazione.
Trapianti da persone
decedute
L. 1
aprile 1999 n°91 (Disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti).
Sono consentiti a condizione
che vi sia il preventivo consenso della persona defunta o dei familiari. La
previsione del silenzio assenso disciplinata dall’art. 4 non è ancora stata
attuata.
La cessione degli organi è
atto assolutamente gratuito
ed è illegale qualsiasi forma di
compenso.
Direttiva U.E. 19 maggio 2010 (Norme di qualità e sicurezza degli organi
umani destinati ai trapianti).
Dal
2003 è attivo il:
Telefono Verde
Trapianti al n° 800 333 033
gestito
dal Centro Nazionale Trapianti ( www.trapianti.salute.gov.it
), dell'Istituto Superiore di Sanità.
Art. 32 Costituzione:
“Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge”.
Art. 54
Codice Penale (Stato
di necessità):
“Non è punibile chi ha commesso il fatto
per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè
o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona”.
Convenzione
di Oviedo del 4 aprile 1977 (nella versione in lingua
italiana reperibile nel sito dell’I.S.S.) e Legge di Ratifica del 28 marzo 2001 n°145 (con il testo ufficiale in lingua francese).
Negli articoli da 5 a 9 della Convenzione di Oviedo viene ribadita
la necessità di un valido consenso informato (art. 5) per poter essere sottoposti un trattamento
sanitario, fatti salvi i casi di trattamenti obbligatori previsti per legge ed
il caso di necessità previsto dall’art. 54 del codice penale (art. 8). Vengono anche
disciplinate le ipotesi che a trattamento sanitario debbano essere sottoposti
persone incapaci, per le quali è necessario che il consenso venga dato dal
legale rappresentante dell’interessato o dall’Autorità preposta (art. 6) e le valide manifestazioni di volontà pregressa (art. 9).
Sulla questione
è intervenuta più volte la magistratura sia penale che civile con sentenze
anche delle Sezioni Unite della Cassazione ed esattamente: Cassazione S.U.
n°2347/2008 in materia penale e Cassazione Civile Sez. III n°2847/2010 in
materia civile.
Art. 34
Costituzione
"La scuola è aperta a tutti
...".
§ Tasse
scolastiche e universitarie
§ Disturbi
Specifici dell’Apprendimento
§ Link di riferimento e
Documentazione utile
L. 5 febbraio 1992
n°104 (Legge quadro per
l’handicap)
Art. 12, commi 1 e 2 - Inserimento
del bambino disabile negli asili nido e il diritto, per lo studente con
disabilità, all’educazione e all’istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado
e nell’università.
L. 28
marzo 2003 n°53 (Delega al Governo su: Istruzione)
Art. 2, lettera c) - "… È
garantita, attraverso adeguati interventi, l’integrazione delle persone in
situazione di handicap a norma della legge 104/92 …".
L. 10 marzo 2000 n°62
(Norme sulla parità scolastica)
Le scuole che hanno ottenuto la parità
sono obbligate ad accettare le iscrizioni di alunni in situazione di handicap e
a garantire tutti gli strumenti previsti dalla normativa in materia di
integrazione scolastica.
L. 2
dicembre 1991 n°390 (Uniformità di
trattamento sul diritto agli studi universitari) art.
4 e
D.P.C.M.
9
aprile 2001 n°14787
Tasse scolastiche e universitarie
L. 30
marzo 1971 n°118 (Norme in favore degli invalidi
civili) art. 30
L. 2
dicembre 1991 n°390
(Uniformità
di trattamento sul diritto agli studi universitari) art.
4 e
D.P.C.M.
9
aprile 2001 n°14787 art. 8, commi 1 e 7
M.I.U.R. Circ. 6 gennaio 2009 n°6
(Tasse scolastiche ed esoneri)
Tutti gli studenti che si iscrivono al
primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse
scolastiche erariali, in ragione del diritto-dovere alla formazione e
all’istruzione.
Per
le residue tasse scolastiche vigono esoneri in ragione dei reddito i cui
ammontare sono riportati nella C.M. 6/09 e la legge per gli invalidi civili
stabiliva all’art. 30:
“AI MUTILATI ED INVALIDI
CIVILI CHE APPARTENGONO A FAMIGLIE DI DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA E CHE
ABBIANO SUBITO UNA DIMINUZIONE SUPERIORE AI DUE TERZI DELLA CAPACITÀ,È CONCESSA
L'ESENZIONE DALLE TASSE SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE E DA OGNI ALTRA IMPOSTA,
ANALOGAMENTE AGLI ESONERI PREVISTI PER GLI ORFANI DI GUERRA, CIECHI CIVILI,I
MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA,DI LAVORO, DI SERVIZIO E I LORO FIGLI”.
Per le tasse universitarie l’art. 8 del D.P.C.M.
14787/01 dispone l’esonero totale in caso di invalidità superiore ai due terzi,
mentre rinvia alla determinazione delle singole Università per invalidità di
grado inferiore.
L. 5 febbraio 1992
n°104 (Legge quadro per
l’handicap) artt. 12, 13
D.P.R. 24
febbraio 1994 (G.U. n°79/94 - Atto di
indirizzo … per alunni portatori di handicap)
D.P.C.M. 23 febbraio 2006
n°185 (Regolamento per l’individuazione dell’alunno con
handicap)
Intesa Stato Regioni 20 marzo 2008 (Presa in carico dell’alunno con
disabilità)
Linee
Guida del M.I.U.R. Prot. n°4274/09
(Integrazione scolastica degli alunni con disabilità)
Per
l’inserimento scolastico dell’alunno portatore di handicap sono previsti i
seguenti istituti:
-
l’Individuazione di un alunno in situazione di handicap, già di competenza
di uno specialista o di uno psicologo dell’età evolutiva, viene effettuata, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti
la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, attraverso appositi accertamenti collegiali delle ASL, nel rispetto di
quanto previsto dagli artt.12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tale
proposito l’INPS, attraverso il messaggio n°17344 del 17/09/2011 ha sollecitato
le proprie strutture territoriali affinchè procedano con priorità
all’esame di tali verbali e, ricorrendone i requisiti medico-legali, alla loro
validazione definitiva.
(art. 2 D.P.R. 24/2/94; art. 2 D.P.C.M. 185/2006; art.
2 Intesa S/R 20/3/2008).
-
la Diagnosi funzionale che, diversamente dalla certificazione medica,
non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit, ma pone anche in
evidenza le potenzialità dell’alunno essendo finalizzata al suo recupero.
Ad
essa provvede un’unità multidisciplinare composta da: lo specialista, il
neuropsichiatria infantile, il terapista della riabilitazione, l’operatore
sociale presso la USL
(art. 3 D.P.R. 24/2/94; art. 2 Intesa S/R 20/3/2008).
-
il Profilo dinamico funzionale che indica il prevedibile livello di
sviluppo scolastico dell’alunno a tempi brevi e medi.
Ad
esso provvede l’unità multidisciplinare predetta insieme agli insegnanti della
scuola, con la collaborazione dei familiari dell’alunno (art. 4 D.P.R.
24/2/94; art. 12.4 L. 104/92; art. 2 Intesa S/R 20/3/2008).
- il Piano Educativo Individualizzato che è redatto dagli operatori sanitari indicati dalla USL e dagli
insegnanti del consiglio di classe, in collaborazione con i genitori, e
contiene gli interventi finalizzati all’integrazione scolastica dell’alunno
sulla base dei dati emergenti dalla diagnosi funzionale e dal piano educativo
individualizzato
(art. 5 D.P.R. 24/2/94; art. 3 Intesa S/R 20/3/2008).
- le Verifiche. Al piano dinamico funzionale iniziale seguono le
verifiche, con il concorso dell’USL, della Scuola e delle famiglie, per
controllarne la rispondenza ed è aggiornato a conclusione della scuola materna,
della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione
secondaria superiore (art.
6 D.P.R. 24.2.94 – art. 12.8 L. 104/92 – art. 2 D.P.C.M. 185/2006 – art. 2
Intesa S/R 20/3/2008).
La famiglia all’atto dell’iscrizione
deve, inoltre, segnalare alla scuola particolari necessità (es. trasporto,
assistenza per l’autonomia, esigenze alimentari, terapie da seguire, ausili).
Tutela della
privacy:
le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono "dati
sensibili" ai sensi dell’art. 22 L. 196/2003.
Il Ministero
dell’Istruzione ha emanato nel mese di agosto 2009 le “Linee guida per
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”. Il documento si
divide in tre parti precedute da una premessa sull’importanza
dell’integrazione: nella prima parte è riportata la situazione normativa, nella
seconda viene trattata l’organizzazione dei vari Enti preposti, nella terza
infine vengono riportate le regole operative per l’Istituto scolastico e per la
partecipazione della famiglia.
Il Ministero
dell’Istruzione inoltre, nell’ambito del progetto Nuove Tecnologie e Disabilità – Azione 6, ha indetto
nell’ottobre del 2007 un bando riservato ad Istituzioni scolastiche per la
presentazione di progetti di ricerca per l’innovazione tecnologica e didattica
nell’uso delle nuove tecnologie per l’integrazione scolastica degli alunni
disabili. I progetti, approvati nel giugno 2008 nell’ambito di Azione 6,
che hanno coinvolto istituzioni scolastiche da Alessandria a Barletta,
hanno così prodotto progetti e software per alunni con disabilità gratuiti e
liberamente scaricabili: si tratta di 25 prodotti tra hardware e software, che
vanno dalla matematica al greco antico. Nella seguente tabella, tratta dal sito
del M.I.U.R., che abbiamo aggiornato nei link nel frattempo mutati, è possibile
trovare una descrizione di ogni singolo progetti, sua tipologia e destinazione,
l’istituzione scolastica che lo ha elaborato e il link da cui è possibile
scaricarlo:
La
presa in carico dell’alunno con disabilità
Al
seguente link è disponibile la presentazione con la quale il dr. Vincenzo
Bellentani il 14/6/2008, al seminario del ciclo “Gli Incontri del Sabato”
dell’Associazione Crescere, ha illustrato il tema:
La
Scuola: l'inclusione ed il sostegno
Al
seguente link è disponibile la presentazione con la quale la prof. Cristina
Silvestri il 10/10/2009, al seminario del ciclo “Gli Incontri del Sabato”
dell’Associazione Crescere, ha illustrato il tema:
Diagnosi funzionale, Profilo dinamico funzionale, Piano
educativo individualizzato
L. 5 febbraio 1992
n°104 (Legge quadro per l’handicap)
art.13, commi 3/6
M.I.U.R. Nota prot. n°3390/2001 (Assistenza
di base agli alunni in situazione di handicap)
D.P.C.M. 9
aprile 2001 n°14787 (Uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari) art. 14
C.C.N.L. 16/05/2003, art. 37 tab. A
L’assistenza di
base compete alle scuole che affidano il compito ai collaboratori scolastici, i
quali "prestano ausilio materiale agli alunni con disabilità nell’accesso
dalle aree esterne alle strutture scolastiche, nell’uscita da esse e
all’interno". Espletano, come funzioni aggiuntive, "le attività di
cura alla persona e di ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella
cura dell’igiene personale dell’alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e
grado".
Intesa Stato
Regioni 20 marzo 2008 (Presa in carico
dell’alunno con disabilità)
art.
5
L’assistenza
specialistica, l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione, compete ai
Comuni per gli asili nido, per le scuole materne, elementari e medie; compete
alle Province per le scuole superiori, compete alle ASL quando si richiede
personale paramedico e psicosociale.
Nelle scuole di
ogni ordine e grado sono garantiti docenti specializzati di sostegno per
l’assistenza, la formazione, e l’integrazione degli alunni con disabilità (art. 13 commi
3/6 L. 104/92).
Dovrà essere
assicurato tendenzialmente un insegnante specializzato per il sostegno ogni due
alunni con disabilità (art.
5 Intesa S/R 20/3/2008).
Disturbi Specifici
dell’Apprendimento
M.I.U.R. Nota 4099/2004
(Indicazioni programmatiche per i D.S.A.)
M.I.U.R. Nota 5744/2009
(Esami di Stato 2008-2009: Alunni con D.S.A.)
U.S.R. E.R. Circolare 1425/2009
(Suggerimenti operativi pro D.S.A.)
Delibera Giunta E.R. 1 febbraio
2010 n°108 (Programma regionale pro D.S.A.)
L. 8 ottobre 2010
n°170 (Norme in materia di D.S.A. in ambito
scolastico) e relative disposizioni attuative D.M. 12 luglio 2011
con allegate Linee Guida
Le
persone con D.S.A. (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) presentano
difficoltà specifiche nella lettura (Dislessia), nella scrittura (Disgrafia
e Disortografia) o nel calcolo (Discalculia),
pur in presenza di una intelligenza nella norma: ne è colpita circa il 4% della
popolazione.
Dopo
un iter pluriennale, il 19 ottobre 2010 è stata pubblicata la legge sui D.S.A.
in ambito scolastico. Con tale legge vengono riconosciuti i D.S.A., viene
precisato che tali disturbi si presentano in persone con normali capacità
cognitive e che non presentano patologie neurologiche o deficit sensoriali, che
la diagnosi è effettuata dal SSN, mentre alla loro individuazione può
provvedere
La
finalità della legge è quella di assicurare attraverso una adeguata formazione
pari opportunità di sviluppo sia in ambito sociale che professionale alle
persone che ne sono colpite. A tal fine sono previsti la formazione del
personale scolastico, per la quale vengono stanziati fondi ad hoc, metodiche
educative con l’impiego di strumenti dispensativi e compensativi e la possibilità
di orari flessibili per i familiari.
Le
disposizioni attuative sono demandate al MIUR, che le ha emanate con il D.M. 12
luglio 2011 n°5669 con annesse linee guida.
Il
MIUR, peraltro, aveva già dettato indicazioni programmatiche in materia agli
Uffici Scolastici Regionali (Nota 4099/2004) e indicazioni
operative specifiche per gli esami di stato (Nota 5744/2009).
Il MIUR ha inserito nel proprio sito web una
sezione dedicata ai D.S.A., con normativa, documenti, pubblicazioni e progetti,
tra i quali quelli di Azione 6 dei quali abbiamo riferito in questo
capitolo nel paragrafo sull’inserimento scolastico.
In
questa scia in Emilia Romagna l’U.S.R. aveva emanato dei suggerimenti operativi
(Circ.
1425/2009),
l’U.S.P. di Bologna aveva adottato il progetto di cui al protocollo n° 12860/A36b del 20/11/2008, mentre
Per raffigurare i problemi di D.S.A.
riportiamo in questo link alcune
significative slide estratte dalla presentazione preparata dalla prof. Cristina
Silvestri per il seminario sui DSA tenutosi il 9/10/2010 nell’ambito del ciclo
“Gli Incontri del Sabato” della Associazione Crescere.
Siti di
riferimento all’indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa
http://www.aditalia.org
Al seguente link sono disponibili le presentazioni con le quali, nel corso
dei seminari tenutisi il 9/10, il 27/11/2010 ed il 8/10/2011 nell’ambito del
ciclo “Gli Incontri del Sabato” dell’Associazione Crescere, è stato illustrato
il tema:
I DSA: aspetti giuridici, medici, psicologici, didattici
L. 5 febbraio 1992
n°104 (Legge quadro per l’handicap)
art. 13 b)
D.P.R. 24
luglio 1996 n°503 (Barriere architettoniche negli
edifici pubblici) art. 23, comma 3
L. 22
marzo 2000 n°69 (Fondo per l’integrazione
scolastica dell’handicap)
I sussidi
didattici, le attrezzature, gli strumenti legati alle attività didattiche e di
laboratorio vengono forniti dalla Scuola. Gli arredi speciali necessari
all’integrazione scolastica, sono di competenza dei Comuni per gli asili, per
la scuola materna, elementare e media, sono di competenza della Provincia per
le scuole superiori.
L. 30
marzo 1971 n°118 (Norme in favore degli invalidi
civili) art. 27
L. 5 febbraio 1992
n°104 (Legge quadro per l’handicap)
artt. 23 e 24
L. 11
febbraio 1996 n°23 (Norme per l’edilizia scolastica) artt.
2 e 3
D.P.R. 24
luglio 1996 n°503 (Regolamento recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici)
La competenza
per la realizzazione e la manutenzione e quindi anche per l’abbattimento delle
barriere architettoniche negli edifici scolastici spetta ai Comuni per gli
asili, per le scuole materne, elementari e medie, e alle Province per le scuole
superiori (art.
3 L. 23/96).
Gli edifici
costruiti o ristrutturati dopo il 28.2.86 devono essere accessibili (art. 32, L.
41/86), quelli costruiti
precedentemente devono essere adeguati e resi accessibili (D.P.R. 503/96,
art. 23 "Edilizia
scolastica").
L. 30
marzo 1971 n°118 (Norme in favore degli invalidi
civili) art. 28
È affidato ai
Comuni il servizio di trasporto degli alunni con disabilità da casa a scuola e
viceversa, alla Provincia per le scuole superiori e per l’università.
Istruzione
in Ospedale e a Domicilio
L. 5 febbraio 1992
n°104 (Legge quadro per l’handicap)
art. 12, commi 9/10
M.I.U.R. Nota prot. n°4308/2004
D.P.C.M. 23 febbraio 2006
n°185 (Regolamento per l’individuazione dell’alunno con
handicap)
Negli ospedali
nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche vengono istituite sezioni
distaccate di classi ordinarie cui sono ammessi i piccoli ricoverati. Anche in
regime di day hospital, che versino in situazione di
handicap.
A tali classi sono
ammessi anche alunni non in stato di handicap con degenze superiori ai 30
giorni.
Il servizio di
istruzione domiciliare va erogato agli alunni iscritti a scuole di ogni ordine
e grado, i quali già ospedalizzati per gravi patologie, siano sottoposti a terapie
domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo
non inferiore a 30 giorni.
Visite
Didattiche e Gite Scolastiche
C. M. 291/92,
art. 8, comma 2
L’alunno con
disabilità può essere accompagnato dall’insegnante di sostegno o da qualunque
membro della comunità scolastica (docente curriculare, collaboratore
scolastico).
Nella scuola
secondaria di secondo grado, può essere accompagnato anche da un compagno
maggiorenne che offra la propria disponibilità.
Link
di riferimento e Documentazione utile
Sito di
riferimento
- il M.I.U.R. all’indirizzo:
http://www.pubblica.istruzione.it/areetematiche/index.shtml
(Sezione Diritto allo studio e pari
opportunità – Alunni con disabilità)
Al seguente link è disponibile la pubblicazione
curata dall’Istituto Nazionale di Statistica con i primi risultati della
Indagine
sull’integrazione degli alunni con disabilità
nelle scuole primarie e secondarie di I° grado, statali e non statali,
relativi agli anni scolastici 2008 – 2009 e 2009 – 2010.
All’indagine,
svolta nell’ambito di un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca, hanno aderito dal 77% all’89% delle scuole interessate.
§ Link di riferimento e
Documentazione utile
L. 30
marzo 1971 n°118 (Norme in favore degli invalidi
civili)
L. 12 febbraio 1980
n°18 (Indennità di accompagnamento)
L. 21
novembre 1988 n°508 (Norme integrative in favore degli
invalidi civili)
D.Lgs.
23
novembre 1988 n°509 (Norme per la determinazione
dell’invalidità)
D.M. 5 febbraio 1992
(G.U. n°47/92 - Tabelle delle percentuali d’invalidità)
L. 9 marzo
2006 n°80- D.L. n°4/06 (Misure … di
organizzazione e funzionamento della P.A.) art.
6
D.M. 2/8/2007
(G.U. n°225/2007- Individuazione della patologie per le quali sono esclusi
accertamenti di controllo …)
L.
3 agosto 2009
n°102 - D.L. n°78/09
(Provvedimenti anticrisi …) art. 20
L. 15 luglio 2011 n°111 - D.L. n°80/11 (Manovra
finanziaria …) artt. 38 e 18
La procedura per
l’accertamento dell’invalidità, sordità, cecità, handicap e disabilità, in
forza della legge 102/2009 è stata modificata a partire dal 1 gennaio 2010.
L’entrata in
vigore delle nuove disposizioni non è stata prorogata e l’INPS con circolare 131 del 28/12/2009 ha emanato note
illustrative e attuative della nuova procedura telematica i cui caratteri
salienti sono illustrati nelle note informative dell’Istituto e
nelle notizie dal Governo.
Ci vorrà
naturalmente del tempo perché il nuovo sistema vada pienamente a regime.
La
nuova procedura, denominata INVCIV2010 e improntata ad un intenso uso dei mezzi
telematici, si articola nei seguenti punti:
1. Certificazione
della patologia invalidante da parte di un medico in possesso dell’abilitazione
INPS su modulo digitale predisposto dall’INPS al quale deve essere inoltrato in
via telematica a mezzo del relativo programma: il sistema genera
automaticamente i codici ICD9 al momento dell’inserimento della diagnosi. (Modulo INPS AP68).
2. Domanda di
accertamento della invalidità e delle altre minorazioni civili, dell’handicap
(L. 104/92) e disabilità (L. 68/99), da presentarsi all’INPS in via telematica,
a mezzo del relativo programma, a cura di un patronato ovvero dell’interessato
o altri soggetti abilitati, a pena di decadenza entro 90 giorni
(originariamente 30) dall’inoltro della certificazione (Moduli INPS AP66 / AP67).
3. Convocazione:
All’atto della presentazione della domanda di accertamento il sistema
informatico genera una ricevuta e propone la scelta di una data per la visita
medica, la quale deve avvenire entro i successivi 30 giorni, ridotti a 15 per i
malati gravi di cui al D.M. 2/8/2007 e per quelli
oncologici (L. 6/80). Se necessaria il medico certificatore può chiedere la
visita domiciliare. Può essere richiesto un differimento della visita.
4. Accertamento: la
Commissione Medico Legale è integrata da un medico INPS. La sua composizione
varia, come per il passato in funzione dell’accertamento richiesto, con la
presenza di un operatore sociale e di uno esperto nel caso da esaminare, in
servizio presso l’USL, per l’accertamento dell’handicap e della disabilità, ferma
la presenza di uno specialista indiscipline neurologiche, psichiatriche o
psicologiche in ipotesi di menomazioni psichiche o intellettive. Come per il
passato l’interessato può farsi assistere da un proprio medico di fiducia e
produrre la certificazione ritenuta utile a sostegno della domanda. Il verbale
dell’accertamento è redatto su un modello digitale INPS (Modello E di cui alla
determina 189/09), con indicazione della codifica ICD9 e D.M. 5/2/1992,
quest’ultima in fase di revisione a mente dell’art. 20, comma 6, L. 102/09. La
Tabella di cui al D.M. 5/2/1992 fa riferimento all’incidenza delle infermità
invalidanti sulla capacità lavorativa: pertanto richiede l’analisi e la misura
percentuale di ciascuna menomazione anatomo-funzionale
e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa considerando, tra
l’altro, la rilevanza di un danno funzionale permanente (art. 1, comma 3
ed art. 2, comma 2, D.Lgs. 23/11/88 n°509).
5. Verifica: Per
l’ipotesi in cui la domanda venga accolta, ma il parere dei componenti la
Commissione Medico Legale non sia unanime è previsto che il Centro Medico
Legale INPS possa nei successivi 10 giorni o convalidarlo ovvero disporre una
nuova visita da espletarsi nei successivi 20 giorni.
6. Durata del
procedimento: il tempo massimo intercorrente tra la presentazione della domanda
e la erogazione delle previdenze conseguenti al suo accoglimento è di 120
giorni.
7. Accesso agli
atti: l’intero procedimento può essere seguito on line dal soggetto titolare
del relativo PIN (Personal Identification Number) connesso a quella domanda.
8. Ricorsi: Avverso
il mancato riconoscimento è ammesso entro 180 giorni unicamente il ricorso
giudiziario, nel quale l’INPS è il solo legittimato passivo: alle operazioni
peritali che fossero disposte deve poter partecipare un medico INPS. Non è
possibile presentare una seconda istanza di accertamento o di aggravamento in
ipotesi di pendenza di ricorso su una precedente (art. 56, comma
2, L. 69/09).
È previsto che a partire dal 1 gennaio 2012 il ricorso sia
necessariamente preceduto da un Accertamento Tecnico Preventivo (art. 38, comma 1, D.L. n° 98/11), secondo lo schema che
è possibile vedere nel quadro sinottico
presentato al congresso regionale 2011 della Federazione Prader
Willi, sezione Emilia Romagna.
N.B. Ai sensi dell’art. 18, comma
22, del D.L. 6/7/2011 n°98 le Regioni
possono delegare all’INPS la fase accertativa.
Nella
classificazione ICD, largamente impiegata nella nuova procedura, le M.R.
identificate sono solo 250 circa. Secondo la Raccomandazione U.E. sulle M.R.
del giugno 2009 nella prossima revisione, prevista per il 2014, dovrebbe essere
ricompreso il maggior numero di M.R. specie per quei casi, quale quello che
stiamo esaminando, in cui i codici sono la base per sistemi nazionali di
assistenza e rimborso (Punti 10-12 e
II.3 della Raccomandazione U.E. 8 giugno 2009 sulle M.R.).
Al
seguente link sono disponibili le presentazioni con le quali, nel corso dei
seminari tenutisi il 17/4, il 29/5/2010 ed il 4/6/2011 nell’ambito del ciclo
“Gli Incontri del Sabato” dell’Associazione Crescere, è stato illustrato il
tema:
La
nuova procedura per l'accertamento dell'invalidità, handicap e disabilità
Il giudizio
effettuato dalla Commissione consente di individuare lo status accertato e i
diritti che da esso ne conseguono.
Tale giudizio può essere:
1.
"Non Invalido" per assenza di patologie o con una riduzione della
capacità lavorativa inferiore al 33%;
2.
"Invalido" con
riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 33% (art. 2 L.
118/71);
3.
"Invalido" con
riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74% (artt. 2 e 13 L.
118/71, D.Lgs. 509/88);
4.
"Invalido" con
totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (artt. 2 e 12 L.
118/71);
5.
"Invalido" con
totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e impossibilità a deambulare
senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80 e L. 508/88);
6.
"Invalido" con
totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza
continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80 e L.
508/88);
7.
"Cieco" con
residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con
eventuale correzione (L.
382/70 e 508/88);
8.
"Cieco" assoluto
(L.
382/70 e 508/88);
9.
"Sordomuto" (L. 381/70 e 508/88);
10.
"Minore" con
difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età (art. 2 L.
118/71 e art. 1 L. 289/90);
11.
"Minore" con
impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80);
12.
"Minore" con
necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita (L.
18/80).
Nel sito della
UILDM HandyLex è contenuta una sezione, alla quale si
rinvia, titolata:
Come leggere i verbali di invalidità e di handicap
nel quale per ognuno degli accertamenti
su indicati vengono specificati i benefici connessi.
L. 5 febbraio 1992
n°104 (Legge quadro per l’handicap) artt.
3 e 4
La
stessa procedura descritta per il riconoscimento dell’invalidità è applicata
per l’accertamento dell’handicap.
La
stessa commissione medico legale chiamata a pronunciarsi sullo stato di
invalidità, integrata come detto oltre che dal medico INPS anche
da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare (art. 4 L. 104/92), è competente all’accertamento:
·
dell’handicap, vale a dire di quello stato che
comporta una situazione di difficoltà di inserimento (art. 3, comma 1, L. 104/92);
·
dell’handicap
grave, vale a dire di quello stato che necessita di un’assistenza
permanente (art.
3, comma 3, L. 104/92).
Lo stato di invalidità e di handicap possono
coesistere in capo allo stessa persona.
All’INPS è
affidato il controllo della persistenza delle invalidità (art. 20, comma
2, L. 102/09).
Al riguardo
bisogna ricordare che a mente della
L. 9 marzo 2006 n°80 - D.L.
n°4/06
(Misure … di organizzazione e funzionamento della P.A.) art. 6
"i soggetti portatori di
menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono
esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza
della minorazione civile o dell’handicap.
Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della
salute, (D.M. 2/8/2007 in G.U. n°225
del 22/9/2007)
sono individuate le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi
gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione
sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle ASL,
qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione."
Sempre
nell’articolo 6 di questa legge è stato disposto che le "Regioni adottino
disposizioni di semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario
… effettuate dalle apposite Commissioni in sede,
forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un
accertamento legale".
Premessa
Nel caso venga accertato uno stato
invalidante che dà diritto a dei benefici economici, verrà attivato il flusso
amministrativo per l’erogazione degli stessi. Si ricorda che l'art. 130 del D.Lgs. 112/98 ha trasferito alle Regioni le funzioni in
materia di trattamenti economici a favore dei minorati civili, in precedenza
svolte dalla Prefettura, ed ha affidato all' INPS (a decorrere dall'anno 2000)
l'erogazione di tali trattamenti.
Assegno mensile
di assistenza
Dal 1992, in seguito all'entrata in
vigore delle nuove tabelle percentuali d'invalidità (D.M. 5/2/92) e al D.Lgs. 23/11/88 n°509, che aveva modificato la precedente
legge 30/03/71 n°118, tale diritto spetta agli invalidi civili nei cui
confronti venga accertata una riduzione della capacità lavorativa minima del
74%, così elevata dagli originari 2/3.
Requisiti previsti:
-
avere
un’età fra i 18 e 65 anni;
-
avere un’invalidità dal 74% al 99%;
-
essere
cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;
-
disporre
di un reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo;
-
essere
incollocati o incollocabili al lavoro.
Importo: vedi il link in calce al
paragrafo.
Si percepisce ugualmente l'assegno se si
è occupati part-time.
Dopo i 65 anni di età l'assegno viene
trasformato in pensione sociale.
Pensione di
inabilità
Spetta agli invalidi civili con totale e
permanente inabilità al lavoro (L. 30/3/71 n°118) e che si trovino in stato di
bisogno economico.
Requisiti previsti:
-
avere
un’età fra i 18 e 65 anni;
-
avere un’invalidità 100%;
-
essere
cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;
-
disporre
di un reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.
Importo: vedi il link in calce al paragrafo.
La pensione di inabilità è compatibile
con l'indennità di accompagnamento. È incompatibile con altre provvidenze
concesse a seguito della stessa menomazione per cause di guerra, servizio,
lavoro.
Indennità di
accompagnamento
Spetta, secondo la L. 18/80 e la L.
508/88, agli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche
o psichiche e ai ciechi civili assoluti (art.1 L. 28/3/68 n°406).
Requisiti previsti:
-
non
è prevista alcuna età;
-
essere
riconosciuti ciechi assoluti; con inabilità totale per affezioni fisiche o
psichiche e di non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della
vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
-
essere
cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;
-
non
essere ricoverato in istituto con pagamento delle rette a carico dello Stato o
di altro Ente pubblico.
Importo: vedi il link in calce al paragrafo.
L'indennità di accompagnamento viene
erogata in riferimento al solo titolo della minorazione e quindi è indipendente
dal reddito posseduto dall'invalido. Non è incompatibile con lo svolgimento
di attività lavorativa, è incompatibile con analoghe concessioni per invalidità
contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Pensione per i
ciechi parziali
Spetta, in base all'art. 8 della L.
66/62, ai ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad 1/20 in
entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, che si trovino in stato di
bisogno economico.
Requisiti previsti:
-
non
è prevista alcuna età;
-
essere
cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;
-
disporre
di un reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.
Importo: vedi il link in calce al paragrafo.
Ai ciechi parziali può essere concessa
una INDENNITA' SPECIALE, ai sensi dell'art. 3 della L. 508/88, al solo titolo
della minorazione e cioè indipendentemente dall'età e dal reddito personale
dell'interessato.
Importo: vedi il link in calce al paragrafo.
È incompatibile con l'indennità di
frequenza e con altre indennità simili concesse per cause di servizio, di
lavoro o di guerra.
Pensione per i
ciechi assoluti
Spetta, secondo l'art. 8 della L. 66/62,
ai maggiorenni riconosciuti ciechi assoluti, in stato di bisogno
economico. Ai ciechi assoluti minorenni non spetta la pensione, ma l'indennità
di accompagnamento (art.
5 L. 508/88).
Requisiti previsti:
-
essere
maggiorenne;
-
essere
stato riconosciuto cieco assoluto;
-
essere
cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;
-
disporre
di un reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.
Importo (se il disabile è ricoverato in
istituto con retta a carico, anche in parte, dello Stato o di Ente pubblico
l’ammontare è ridotto): vedi il link in
calce al paragrafo.
Indennità
mensile di frequenza
Spetta agli invalidi minorenni ed è
stata istituita dalla L. 11 ottobre 1990 n°289
Requisiti previsti:
-
essere
minorenne;
-
essere
stati riconosciuti: "minori con difficoltà persistenti a svolgere le
funzioni proprie dell'età" oppure "minore con una perdita uditiva
superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";
-
frequenza
di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale,
pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel
trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone con
disabilità; frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado (in
tal caso spetta per l'intero periodo dell'obbligo formativo, con il solo
vincolo di comunicare l'eventuale cessazione della frequenza in forza del D.L. 13 maggio 2011 n°70, che con art. 6
d-bis n. 3 ha modificato l’art 2
della L. 289/90), compreso l'asilo (sentenza Corte Costituzionale n°467/02)
nonché centri di formazione o di addestramento professionale;
-
essere
cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;
-
disporre
di un reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.
Importo, per la reale durata del
trattamento riabilitativo e della frequenza scolastica: vedi il link in calce al paragrafo.
L'indennità di frequenza è incompatibile
con l'indennità di accompagnamento o con l'indennità di comunicazione concessa
ai sordomuti nonché con la speciale indennità in favore dei ciechi civili
parziali.
Indennità di
comunicazione
Spetta, ai sensi dell'art. 4 della L.
508/88 e della L. 104/92, ai minori di 12 anni se l'ipoacusia è pari o
superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz
nell'orecchio migliore e ai maggiori di 12 anni se l'ipoacusia è pari o
maggiore a 75 decibel.
Requisiti previsti:
-
nessuna
prescrizione di età, con la distinzione di cui sopra;
-
essere
cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;
-
essere
stato riconosciuto sordomuto, come in precedenza è stato precisato;
-
nessuna
prescrizione di reddito.
Importo: vedi il link in calce al paragrafo.
L'indennità di comunicazione è
incompatibile con l'indennità di frequenza, mentre è compatibile con
l'indennità di accompagnamento. Viene concessa anche nel caso di ricovero in
istituto.
Pensione per i
sordomuti
Spetta alla persona sordomuta, in stato
di bisogno economico, con sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva
e che non sia di natura psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o
di servizio.
Requisiti previsti:
-
età
fra i 18 e i 65 anni;
-
essere
stato riconosciuto sordomuto;
-
essere
cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;
-
disporre
di un reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.
Importo: vedi il link in calce al paragrafo.
La pensione è incompatibile con altre
concessioni ricevute per la stessa menomazione per causa di guerra, di
servizio, di lavoro.
Dopo
i 65 anni di età si trasforma in pensione sociale.
Gli importi dei trattamenti economici sopra descritti e i limiti di reddito
per beneficiarne sono soggetti ad aggiornamento e sono consultabili al seguente
link:
Importi pensioni
e limiti di reddito per il 2011
Link
di riferimento e Documentazione utile
Sito di
riferimento – SuperAbile dell’INAIL, non ancora
aggiornato, all’indirizzo:
Al
seguente link è disponibile la presentazione con la quale la dr. Fabrizia Capitani,
del Servizio Sociale Ospedaliero del Policlinico O.U. S. Orsola-Malpighi di
Bologna, il 28/3/2009, al seminario del ciclo “Gli Incontri del Sabato”
dell’Associazione Crescere, ha illustrato il tema:
L'invalidità
e l'avvio al lavoro
La
presentazione tratta anche dell’accertamento dell’handicap, nonché
dell’argomento di cui al paragrafo successivo della presente guida e
dell’esenzione dal ticket. Contiene inoltre riferimenti alla legislazione della
regione Emilia Romagna, ove è stata attuata, con la L. R. 19 febbraio 2008 n°4,
la semplificazione di cui all’art. 6 L. 80/2006.
N.B.
In ragione dell’epoca della sua realizzazione non è presa in esame la novella
di cui alla legge102/09 che ha introdotto a partire dal 2010 la nuova procedura
di accertamento InvCiv2010.
ART. 4 Costituzione
"La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro …".
§ Le cooperative sociali di tipo b)
§ La riserva dei posti di lavoro
§ Link di riferimento e
Documentazione utile
L. 8
novembre 1991 n°381 (Disciplina delle cooperative
sociali)
L. 5 febbraio 1992
n°104 (Legge quadro per l’handicap)
artt. 17, 18, 19
L. 12
marzo 1999 n°68 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili)
Le
cooperative sociali di tipo b)
La legge n°381 dell’8 novembre 1991 che disciplina
le cooperative sociali, all’art. 1b), prevede la costituzione di cooperative
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone cd. svantaggiate per lo
svolgimento di attività diverse dalla gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi: dal che, tal tipo di cooperative vengono definite cooperative
sociali di tipo b).
La legge considera persone svantaggiate oltre agli
invalidi, anche altre categorie, quali alcolisti, tossicodipendenti, condannati
ammessi alle misure alternative ecc. (art. 3.4).
Le persone svantaggiate devono costituire almeno il
30% della compagine sociale: le aliquote contributive dovute per la loro
assicurazione obbligatoria sono ridotte a zero.
Questo tipo di cooperativa ha alcune caratteristiche
peculiari.
Possono infatti essere soci:
·
volontari in misura non superiore al 50%, che come
nelle Organizzazioni di Volontariato (OdV) hanno
diritto solo al rimborso delle spese;
·
persone giuridiche pubbliche e private;
·
soggetti esercenti attività di consulenza ed
assistenza, come ad esempio gli avvocati, in deroga al divieto posto dalla
legge n°1815 del 1939 (art. 10).
I soci ordinari devono comunque rappresentare sempre
la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.
Le cooperative sociali godono di agevolazioni fiscali,
come le Organizzazioni di Volontariato (OdV), in
materia di imposte di successione e donazioni, nonché di imposte ipocatastali. Gli utili di gestione sono esenti da imposta,
non sono divisibili tra i soci e devono essere accantonati o reinvestiti.
Da sottolineare che gli enti e le società pubbliche
possono stipulare con le cooperative sociali, in deroga alla normativa in tema
di contratti della P.A., convenzioni il cui importo
stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive
comunitarie in materia di appalti pubblici e che non abbiano oggetto
socio-sanitario-educativo (art. 5).
Come le OdV,
le cooperative sociali che rispecchiano i dettami della legge sono considerate
di diritto Onlus.
Si
riporta uno statuto di
cooperativa sociale di tipo B di cooperativa sociale di tipo B che
prospetta varie opzioni possibili nonché la realizzazione
di una iniziativa, presentata al
congresso regionale Prader Willi sezione Emilia
Romagna del 17/9/2011 (ove alla tipo B è anche affiancata una cooperativa di
tipo A).
La
riserva dei posti di lavoro
La legge n°68 del 12
marzo 1999,
all’art. 2, prevede il collocamento mirato.
"Per collocamento mirato dei
disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che
permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro
capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di
posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi
connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui
luoghi quotidiani di lavoro e di relazione".
Il datore di lavoro non può chiedere al
disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni (art. 10, comma
2, L. 68/99).
La stessa legge indica, nell’art. 1, le
categorie dei soggetti a cui è riservata una quota di assunzione
obbligatoria:
- persone in età lavorativa affette da
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, che comportino una riduzione della
capacità lavorativa superiore al 45%, accertata da apposita Commissione
medico-legale, di cui al paragrafo precedente;
- persone invalide del lavoro con un
grado d’invalidità superiore al 33%, accertata dall’INAIL;
- persone non vedenti e sordomute;
- persone invalide di guerra, invalidi
civili di guerra e invalidi per servizio.
Tali
categorie hanno diritto ad una riserva di posti prevista dall’art. 3
della stessa legge che obbliga i datori di lavoro pubblici e privati ad
assumere nella seguente misura:
- sette per cento dei lavoratori
occupati, se superano le 50 unità;
- due lavoratori, se gli occupati sono
da 36 a 50;
- un lavoratore, se gli occupati sono da
15 a 35.
Sono
previsti i criteri di computo della quota di riserva (art. 4 L.
68/99), le modalità di
avviamento al lavoro (artt.
7, 8, 9, 10 L. 68/99); le convenzioni e gli incentivi a favore
dei datori di lavoro che assumono personale disabile (artt. 11, 12,
13 L. 68/99).
Le imprese private con più unità operative sul
territorio nazionale possono concentrare la quota di riserva in una unica
unità, senza necessità di preventiva autorizzazione prescritta invece per le
imprese pubbliche
(art. 5 L. 68/99 come novellato
dall’art. 9 del D.L. 138/2011).
La percezione
dell’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento
di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti
l’accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito
di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età (L. 2/11/1988 n°508).
Link di riferimento e
Documentazione utile
Sito di
riferimento – il Ministero del Lavoro all’indirizzo:
I diritti del lavoratore disabile o dei
loro familiari si integrano o si vanno ad aggiungere a quelli spettanti
a tutti i lavoratori.
Essi riguardano:
§ Permessi
§ Congedi
§ Anzianità contributiva dei lavoratori
disabili
§ Link
di riferimento e Documentazione utile
L. 5 febbraio 1992
n°104 (Legge quadro per l’handicap)
art. 33
L. 8
marzo 2000 n°53 (Norme per il sostegno della
maternità) art. 20
D.Lgs.
26
marzo 2001 n°151 (T.U. per la tutela e il sostegno
della maternità ...) art. 42
L. 4 novembre 2010 n°183 (Cd. Collegato Lavoro … ) art.
24
Circolare INPS n°155 del 3 dicembre
2010
Circolare
INPS n°45 del 1 marzo 2011 (Con specifiche per dipendenti
INPS)
Premessa
L’entrata in
vigore della legge n°183 del 4/11/2010 ha introdotto, all’art. 24, nuove
disposizioni in materia di permessi previsti dall’art. 33 della L. 104/92 le
cui principali novità, specificatamente richiamate nei successivi paragrafi,
riguardano:
·
la
riduzione dei soggetti legittimati a fruire dei permessi;
·
la
non ammissibilità dell’alternanza tra più beneficiari, in quanto i permessi
possono essere accordati ad un unico lavoratore, con la sola eccezione per i
genitori di figli con disabilità grave;
·
il venir meno del requisito della convivenza, della
continuità e dell’assistenza;
·
il diritto di scelta, ove possibile, della sede di
lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere;
·
la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso
di insussistenza dei requisiti previsti dalla nuova normativa;
·
l’istituzione di una banca dati, relativa ai
benefici in argomento, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.
A) Genitori, Parenti e Affini
-
Due ore di permesso giornaliero
Fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di
gravità, accertato dalla Commissione ASL, la lavoratrice madre o in alternativa
il padre, hanno diritto a due ore di permesso giornaliero.
La concessione
del permesso spetta solo nel caso in cui il bambino non sia ricoverato a tempo
pieno in istituto o in altro centro.
Il diritto
spetta a un genitore anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto.
Tale permesso è
retribuito per intero e spetta in alternativa al prolungamento del congedo
parentale o ai permessi di cui al paragrafo successivo.
(artt. 33, comma 2, L. 104/92, 20 L. 53/00, 42
D.Lgs. 151/01, 24 L. 183/10)
-
Tre giorni di permesso mensili
Accertato da
parte della commissione ASL lo stato di handicap in situazione di gravità, a
condizione che non vi sia un ricovero a tempo pieno, hanno diritto a tre giorni
mensili di permesso retribuito per l’assistenza al disabile i genitori (anche
adottivi), il coniuge e i parenti e affini entro i secondo grado ovvero entro
il terzo grado qualora i genitori o il coniuge siano mancanti (giuridicamente o
fisicamente), siano anziani o affetti da patologie invalidanti.
I soli genitori,
anche adottivi, possono usufruire alternativamente di tali permessi (c.d.
Referente Unico).
Con la novella
introdotta dalla legge 183/10 non è più previsto che l’assistenza sia svolta in
modo continuativo ed esclusivo.
Detti permessi
sono frazionabili e fruibili anche in maniera continuativa, ma devono essere
utilizzati nel corso del mese di pertinenza.
Il diritto
spetta a un genitore anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto.
I tre giorni di
permesso sono frazionabili, spettano anche per i figli minori dei tre anni e si
estendono anche dopo il raggiungimento della maggiore
età.
(artt. 33, comma 3, L. 104/92, 24 L. 183/10)
- Riposi giornalieri
del padre dipendente con moglie casalinga
(art. 40 D.Lgs.
151/01)
Le
indicazioni dell’INPS nella circolare 112 del 15/10/2009 illustrata nel Dossier del Governo del
29 ottobre 2009.
B) Interessato
Nel caso in cui
il soggetto con handicap lavori può richiedere egli stesso il permesso dei tre
giorni al mese (art. 33, comma 6, L. 104/92 - art. 42 D.Lgs. 151/01).
In tale ipotesi,
qualora riceva assistenza da un familiare, familiare e disabile devono
utilizzare i permessi in modo contemporaneo (Circolare INPS n°128 del
11/7/03).
Tali permessi
sono retribuiti per intero grazie alla legge 3 agosto 2009 n°102, cd decreto
anticrisi, che con l’art. 17, comma 23, ha abrogato l’art.71,
comma 5, L. 133/08 (cd. Legge Brunetta) che aveva introdotto delle
limitazioni.
Congedi
-
Congedo parentale prolungato
Tutti i genitori
hanno diritto durante i primi 8 anni d’età del proprio figlio ad un congedo
parentale della durata di 10 o 11 mesi a seconda dei casi (art. 32 D.Lgs. 151/01).
Qualora però il
bambino versi in condizione di handicap grave accertata dalla competente
commissione ASL e non si trovi ricoverato presso istituti specializzati, tale
durata può essere prolungata fino a tre anni (art. 4, comma
1, L. 104/92 - art. 33, comma 1, L. 151/01).
Per tutto questo
periodo è dovuta una indennità pari al 30% della retribuzione spettante (art. 34, commi
1/3, D.Lgs. 151/01).
-
Congedo retribuito di due anni
La legge
finanziaria 2004 n°350, del 24/12/2003, art. 3, comma 106, ha modificato l'art.
42, comma 5, del D.Lgs. 26/3/2001 n°151 sopprimendo
la subordinazione di tale diritto al perdurare dell'assistenza al soggetto
disabile da almeno 5 anni. Pertanto il diritto di usufruire di due anni di
congedo retribuito, anche frazionabile, per assistere persone con handicap
grave è immediatamente fruibile, ferma restando la condizione che il
disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto.
Il congedo,
della durata massima di due anni, spetta alternativamente ad uno dei genitori,
anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli o delle sorelle
conviventi del soggetto con handicap.
A seguito della
sentenza della Corte Costituzionale del 26/1/2009 n°19, l’INPS ha emanato la circolare n°41 del 6/3/2009 con la quale
sono stati precisati, in ordine di priorità, i soggetti aventi diritto a tale
congedo.
Il congedo
parentale ed il suo eventuale prolungamento così come il congedo biennale
spettano anche per le adozioni e gli affidamenti, anche internazionali (artt. 36, 37,
45 D.Lgs. 151/01).
Ad abundantiam ricordiamo che a tutti i lavoratori, anche a
prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia disabilità, spetta il cd.
diritto di aspettativa per gravi motivi di famiglia, della durata di due
anni, ma non retribuito e non valido ai fini dell’anzianità anche se
riscattabile (art.
4, comma 2, L. 53/00).
Al
seguente link è disponibile la presentazione, integrata ed aggiornata, con la
quale il dr. Matteo Naldi il 14/6/2008, al seminario del ciclo “Gli Incontri
del Sabato” dell’Associazione Crescere, ha illustrato il tema:
Il Sistema dei Permessi e dei Congedi
N.B.
In ragione dell’epoca di realizzazione della presentazione non è presa in esame
la novella di cui alla su richiamata legge 183/10 che ha modificato l’art. 33
della legge 104/92.
Il lavoro
notturno non deve essere obbligatoriamente prestato dalla lavoratrice o dal
lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto riconosciuto disabile ai
sensi della legge 104/92.
(art. 53 D.Lgs. 151/01 e Ris.
Min.
Lav. n°4 del 6/2/09)
Anzianità contributiva dei lavoratori
disabili
La legge
finanziaria 2001, n°388 del 23 dicembre 2000, con l’art. 80, comma 3) consente ai
soli lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa, con
invalidità riconosciuta superiore al 74%, di richiedere per ogni anno
di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione
figurativa: il beneficio è riconosciuto fino ad un massimo di cinque
anni.
Con questa
opportunità, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il lavoratore disabile, non i parenti,
può aumentare di cinque anni l'anzianità contributiva.
Sede di Lavoro
L. 5 febbraio 1992
n°104 (Legge quadro per l’handicap) artt.
21 e 33
L. 4 novembre 2010 n°183 (Cd. Collegato Lavoro …)
art. 24
A) Genitori, Parenti e Affini
I genitori, anche adottivi, i parenti e gli affini che abbiano diritto ai
permessi di tre giorni mensili retribuiti di cui all’art. 33, comma 3,
L.104/92, come novellato dall’art. 24 L. 183/10, per l’assistenza ad una
persona con un’accertata disabilità grave hanno diritto ove possibile, alla
sede di lavoro più prossima al domicilio della persona da assistere (non più al
proprio domicilio come per il passato) e non possono essere trasferiti senza il
loro consenso.
(artt. 33, comma 5, L. 104/92, 24 L. 183/10)
B) Interessato
Gli stessi diritti sulla scelta della sede e sul veto al trasferimento
spettano alla persona con accertato handicap grave che presti la propria
attività lavorativa come dipendente pubblico o privato.
(art. 33, comma 6, L. 104/92)
Inoltre, ai sensi dell’Art. 21 L. 104/92:
la persona handicappata con un grado
d'invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categoria
prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 648/50, assunta
presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha
diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili ed ha la precedenza in
sede di trasferimento a domanda.
Link
di riferimento e Documentazione utile
Sito di
riferimento – l’INPS all’indirizzo:
§ Contrassegno per circolazione e
sosta
§ Turismo
§ Sport
Sentenza Corte
Costituzionale n°167/99.
"Si riconosce pienamente il diritto
alla mobilità come diritto fondamentale delle persone con disabilità".
L.
30 marzo 1971
n°118
(Norme in favore degli invalidi civili)
Art. 27 ultima parte:
Omissis …
gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiato dell’edilizia economica e
popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno
difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.
L.
5 gennaio 1989
n°13
(Legge sulle barriere architettoniche negli edifici privati)
"Disposizioni
per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici
privati".
I contributi sono erogati
dall’assessorato ai lavori pubblici della Regione su richiesta dei Comuni,
previa domanda dell’interessato.
L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro
per l’handicap)
Art. 23
"Rimozione di ostacoli per
l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative".
Art. 24
"Eliminazione o superamento delle
barriere architettoniche".
D.P.R.
24 Luglio 1996
n°503
(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici)
Il contrassegno arancione
per la circolazione e la sosta dei veicoli
L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro
per l’handicap)
art. 28
L'art. 381 del
D.P.R. 495/92 e successive modificazioni prevede la concessione ai veicoli
delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il
parcheggio in appositi spazi loro riservati.
Tale diritto
spetta alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta, successivamente esteso anche ai non vedenti. (D.P.R. 24 Luglio 1996
n°503,
art. 12, comma 3.)
Il rilascio del "contrassegno
arancione", che ha validità quinquennale ed è rinnovabile, è
competenza del Comune di residenza previa domanda da inoltrare al Sindaco e
alla quale bisogna allegare idonea certificazione medica rilasciata
dall'ufficio medico legale dell'ASL.
Il contrassegno
è uguale in tutta Italia ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una
patente di guida o dalla proprietà di un veicolo. Esso deve essere esposto in
modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo.
L’art. 74 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 detta norme
specifiche a tutela della privacy nel senso che il contrassegno non deve
consentire l’individuazione della persona interessata se non in caso di
necessità di accertamento.
Il Regolamento
del Codice della Strada prevede inoltre che il Sindaco, con propria ordinanza,
nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di disabilità, possa
assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta indicato da apposita
segnaletica indicante gli estremi del contrassegno del soggetto autorizzato ad
usufruirne.
Regolamento CE n°1107/2006 del 5 luglio
2006 (Relativo
ai diritti delle persone con disabilità e delle persone con mobilità ridotta
nel trasporto aereo).
Ribadito che le persone con disabilità o
a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti degli altri cittadini alla libera
circolazione senza discriminazioni, viene stabilito che i gestori degli
aeroporti forniranno loro gratuitamente l’assistenza necessaria per l’imbarco e
lo sbarco, mentre le compagnie aeree ne cureranno la gestione a bordo, l’onere
del servizio offerto dal gestore aeroportuale sarà ripartito proporzionalmente
sulle compagnie che utilizzano l’aeroporto.
D.Lgs. 23
maggio 2011 n°79 (Codice del
Turismo)
Le norme per le persone con disabilità sono contenute nell’art. 3 e
nell’art. 36 dell’allegato.
Nell’art. 3
viene stabilito che:
-
in attuazione della Convenzione Onu del 2006 (L. 3/3/2009 n°18), lo Stato assicura che le persone con disabilità
possano fruire dell'offerta turistica di pari qualità senza aggravi di prezzo (art. 3 comma 1);
-
è
considerato atto discriminatorio (L. 1/3/2006 n°67) impedire la
fruizione dell’offerta turistica (art. 3 comma 3).
Mentre nel
successivo art. 36 (lett.
h) viene stabilito che i contratti di vendita di pacchetti turistici devono
precisare, tra gli altri elementi, anche l'eventuale idoneità delle strutture
all'accoglienza di persone disabili.
L.
15
luglio 2003 n°189 (Norme per la promozione della
pratica dello sport da parte delle persone disabili)
L.
16 novembre 2000 n°376
(Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro
il doping)
D.M.
26 luglio 2011
(G.U. n°208 del 7/9/2011 - Revisione dei farmaci e delle sostanze il cui
impiego è considerato doping per la L. 376/2000)
A
proposito di sport bisogna ricordare che molte medicine contengono sostanze che
sono considerate dopanti, salvo che non vi sia una certificazione medica che ne
prescriva l’uso in relazione ad una determinata patologia (art. 1.4 L.
n°376/00):
rientrano
ad esempio nella categoria delle sostanze vietate i diuretici, gli ormoni e le
sostanze attive sul sistema ormonale, i corticosteroidei e i betabloccanti.
Al seguente link
potrete consultare un estratto della presentazione che il dr. Gianni Russo
dell’IRCCS San Raffaele di Milano svolse sul tema nel corso del convegno
organizzato dall’ArfSAG il 5/12/2009 presso il
Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna:
La terapia … e lo sport anche agonistico
§ Tutela giudiziaria
antidiscriminazione
§ Esercizio del diritto di voto
Tutela
Giudiziaria Antidiscriminazione
L. 1
marzo 2006 n°67 (Misure per
la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni)
D.Lgs.
9
luglio 2003 n°216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità
di trattamento in materia di occupazione e di lavoro)
D.Lgs.
1
settembre 2011 n°150 (Disposizioni complementari al codice di procedura
civile …) art. 28
Con la legge n°67/06,
composta di soli quattro articoli, è stato disciplinato un procedimento snello
e semplificato per la tutela giudiziaria contro le discriminazioni nei
confronti delle persone con disabilità in ragione del loro stato.
È stata altresì
attribuita alle associazioni accreditate la facoltà di rappresentare in
giudizio i loro associati e soprattutto di promuovere azioni collettive (Class
Action).
Restano salve le disposizioni sulla discriminazione in tema di lavoro
di cui al D.Lgs. 9 luglio 2003 n°216 attuativo della
direttiva 2000/78/CE.
Le controversie in materia di discriminazione sono trattate con il rito
sommario, secondo le regole contenute nell’art. 28 del D.Lgs.
1 settembre 2011 n°150.
Art. 48
Costituzione
"Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età."
L. 5 febbraio 1992
n°104 (Legge quadro per l’handicap)
art. 29
L. 5 febbraio 2003 n°17
(Norme per l’esercizio del diritto di voto…)
L. 7 maggio 2009 n°46
(Voto domiciliare)
L'elettore non
vedente o con disabilità di tipo fisico perché impedito dell'uso delle mani
poteva essere accompagnato nella cabina elettorale esclusivamente da un
elettore iscritto nelle liste elettorali dello stesso comune della persona
disabile.
La Legge 5
febbraio 2003 n°17 ha modificato tale disposizione ed ha stabilito come unico
requisito per l'accompagnatore dell'elettore con disabilità l'iscrizione nelle
liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.
La Legge 7
maggio 2009 n°46 ha previsto la possibilità di voto a domicilio per tutte le
persone intrasportabili.
L. 9
gennaio 2004 n°6 (Amministratore di Sostegno)
Con questa legge
sono state apportante sostanziali modifiche alla rubrica del titolo XII del
Codice Civile e agli artt. 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427, 429 del Codice
Civile.
Le principali
novità riguardano:
-
Cambia in modo significativo la rubrica del titolo XII, sostituendosi la
vecchia dicitura: "Dell'infermità di mente e dell'interdizione e
dell'inabilitazione", con la nuova: "Delle misure di
protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia".